Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44464 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 27 febbraio 2018, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha disposto la restituzione di due autovetture confiscate e ha confermato la condanna emessa nei confronti di NOME NOME e di NOME COGNOME alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (introduzione nel territorio italiano di kg. 278 di marijuana).
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha considerato i rilievi difensivi e, in particolare, le valutazioni del AVV_NOTAIO in ordine ai telefoni cellulari degli imputati. La Corte di merito, peraltro, ha erroneamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni degli imputati in sede di convalida dell’arresto (tra loro anche degli originari coimputati NOME COGNOME e NOME).
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto costituto da mere doglianze in punto di fatto.
La Corte leccese, peraltro, con motivazione lineare e coerente, ha illustrato i plurimi elementi probatori a carico degli imputati, derivanti principalmente dagli esiti delle attività di osservazione, pedinamento e controllo svolte dagli organi di P.G..
Quanto alle posizioni del COGNOME e del COGNOME, nella sentenza impugnata sono descritte le seguenti circostanze di fatto, emergenti dalle predette emergenze investigative: a) qualche ora prima dell’arrivo del natante contenente la droga, i due imputati effettuavano un primo sopralluogo nella zona designata per lo sbarco; la loro incursione a bordo della Seat Ibiza nell’area della darsena di S. Cataldo si spiegava esclusivamente con la necessità di monitorare la zona prima dell’attracco; b) alle ore 12.00, eseguivano un secondo sopralluogo ed arrivavano contestualmente al NOME, che predisponeva il carrello per il trasporto dell’imbarcazione e si allontanava a piedi lungo la battigia; c) qualche minuto prima dello sbarco tornavano unitamente al NOME e, caricato da parte di quest’ultimo e del Delipaj il natante sul carrello, davano un colpo di clacson ai complici, che rispondevano con un cenno d’intesa per segnalare l’avvenuto caricamento della barca; d) intraprendevano la marcia in direzione di Lecce, seguendo l’auto Golf nera, che trainava il natante con evidente funzione di controllo.
Ad avviso della Corte territoriale, gli imputati avevano reso plurime dichiarazioni contraddittorie tra loro, smentendo i dati obiettivi emersi dalle risultanze delle attività
di COGNOME.G.. Nella sentenza impugnata, è stata respinta la tesi difensiva, secondo cui gli imputati si sarebbero limitati a procurare un’auto munita di carrello al NOME per recuperare un’imbarcazione in avaria, in quanto in tal caso non vi sarebbe stata ragione di arrivare sul posto già alle ore 10.50.
La Corte di merito ha altresì chiarito esaurientemente la scarsa rilevanza della mancanza di riscontri del contatto telefonico tra il NOME ed il NOME; ha dato atto, infine, delle confessioni rese dal NOME e dal NOME nelle dichiarazioni da loro sottoscritte ed autenticate dal difensore allegate all’originaria istanza di patteggiamento.
A fronte di tanto, i ricorrenti non attaccano i punti nodali della motivazione, ma si limitano ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo (non riuscito) di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.