Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41299 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condanNOME per i delitti di cui all’art. 73, comma4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dalla ingente quantità e recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo e il secondo motivo ricorso, con cui si contesta rispettivamente l’an della responsabilità per difetto del dolo e il riconoscimento della circostanza aggravante della ing quantità, sono inammissibili, in quanto interamente reiterativi delle stesse doglianze esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto.
La sentenza impugnata (cfr pag. 6 e 7), infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circ la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli: gli elementi, tutti puntualmente e congruamente valutati dai Giudici di merito, hanno consentito di affermare la sicu consapevolezza in capo al ricorrente della vera natura del carico, oggetto di trasporto, e quantitativo ingente di stupefacente trasportato.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabil questa sede.
3.11 terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche e alla recidiva, è aspecifico e versato in fatto.
Anche in relazione allo specifico tema la sentenza impugnata ha reso, succinta, ma adeguata e logica motivazione( alle pag.7) : il precedente penale, peraltro specifico, da cui il ricor gravato, il quantitativo di sostanza detenuto, per nulla irrisorio, le modalità della condott avendo il ricorrente esitato a trasportare lo stupefacente alla presenza del figlioletto di sol anni , la pervicacia criminale dimostrata sono state valutate ai fini della esclusione delle in generiche – che, si rammenta, non costituiscono un diritto dell’imputato – e ai fini della v dell’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato.
Il precedente penale specifico e il fatto che il ricorrente si fosse reso nuovam responsabile di gravi condotte di detenzione, finalizzate allo spaccio, congruamente correttamente hanno consentito ai giudici di affermare che il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta e perdurante pericolosità sociale (pag.7).
All’inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025