Ricorso Inammissibile per Droga: la Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile in materia di stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri per la determinazione della pena. La decisione sottolinea come non sia possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, specialmente quando la sentenza impugnata è logica e ben motivata. Questo caso serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi basati su vizi di legge specifici, anziché su generiche contestazioni.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già condannati in primo grado e in appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro difesa contestava l’argomentazione con cui i giudici di merito li avevano ritenuti responsabili. Secondo i ricorrenti, la valutazione delle prove, basata sulle osservazioni della Polizia Giudiziaria, era errata. Inoltre, criticavano l’entità della pena inflitta, ritenendola eccessiva rispetto al minimo previsto dalla legge.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i giudici hanno stabilito che le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano ‘manifestamente infondate’. I ricorrenti, infatti, non hanno evidenziato ‘manifeste illogicità’ nel ragionamento dei giudici di merito, ma si sono limitati a proporre una diversa interpretazione dei fatti. Questo tipo di contestazione non è ammessa in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
La Giustificazione della Pena Superiore al Minimo
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse ‘adeguatamente giustificato’ la scelta di non applicare la pena minima. Questa scelta era basata su elementi concreti e oggettivi: i precedenti penali degli imputati, prevalentemente per reati della stessa specie, e la quantità di sostanza stupefacente ceduta. Questi fattori, secondo la Cassazione, sono sufficienti a motivare una sanzione più severa rispetto al minimo edittale, in un’ottica di proporzionalità e adeguatezza della pena.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio nel merito, ma di garante della legalità. I ricorsi che si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici delle istanze precedenti, senza individuare vizi logici o giuridici palesi nella motivazione, sono destinati all’inammissibilità. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di un’impugnazione che, sin dall’inizio, si presentava priva dei requisiti per essere accolta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: il ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi di motivazione gravi e riconoscibili. Non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. Inoltre, la decisione riafferma che la presenza di precedenti penali specifici e la gravità del fatto (desumibile, ad esempio, dalla quantità di droga) sono elementi che legittimamente il giudice può considerare per applicare una pena superiore al minimo, motivando adeguatamente la sua scelta. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la preparazione di un ricorso deve concentrarsi sulla ricerca di veri e propri ‘errori’ nella sentenza, piuttosto che sulla semplice speranza di un riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. I ricorrenti non hanno evidenziato errori di legge o manifeste illogicità nella sentenza impugnata, ma si sono limitati a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali elementi hanno giustificato una pena superiore al minimo?
La Corte ha ritenuto giustificata una pena superiore al minimo edittale sulla base di due elementi specifici: i precedenti penali degli imputati (in prevalenza per reati simili) e la quantità di sostanza stupefacente che era stata oggetto di cessione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il 06/09/2000 COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/10/2001
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che i ricorsi di COGNOME e COGNOME sono manifestamente infondati perché nel contestare la argomentazione sulla base della quale, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e sulla scorta di pertinenti massime di esperienza, ha ritenuto gli imputati (le condotte dei quali sono state costantane osservate dalla Polizia giudiziaria) responsabili del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non evidenziano manifeste illogicità nella sentenza impugnata;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l’applicazione di una pena non coincidente con il minimo edittale evidenziando i precedenti penali, (prevalentemente per reati della stessa specie,) degli imputati e la quantità di droga da loro ceduta;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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