Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un caso recente, deciso con ordinanza dalla Suprema Corte, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per la sua genericità porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti fondamentali di un’impugnazione efficace e le ragioni che conducono a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, contestando la sua responsabilità e la congruità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali censure:
1. Violazione di legge e vizio motivazionale: Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nell’affermare la sua responsabilità, escludendo l’ipotesi dell’uso personale della sostanza.
2. Vizio motivazionale sulla pena: Criticava la misura della sanzione applicata, ritenendola eccessiva.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una rivalutazione complessiva del quadro probatorio e delle decisioni prese nei gradi precedenti.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa dei motivi presentati: sono stati giudicati manifestamente infondati, generici e privi di un reale confronto critico con la sentenza impugnata. La Corte ha ribadito un principio consolidato: non basta dissentire dalla decisione precedente, ma è necessario articolare critiche precise e puntuali, evidenziando specifiche violazioni di legge o palesi vizi logici nel ragionamento del giudice.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno spiegato che il ragionamento della Corte d’Appello era coerente, logico e ben ancorato alle risultanze processuali. La responsabilità dell’imputato non era stata affermata su mere congetture, ma su elementi concreti come il ritrovamento di involucri termosaldati, tipici dello spaccio, e il possesso di una somma di denaro contante, considerata incompatibile con un semplice consumo personale.
Anche per quanto riguarda la pena, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito del tutto adeguata. La sanzione era stata determinata su valori medio-minimi e, soprattutto, era stata correttamente negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questa esclusione era giustificata da tre fattori decisivi:
* La non particolare modestia dei fatti contestati.
* La sottoposizione dell’imputato a una misura cautelare per una nuova attività criminale, indice di una persistente inclinazione a delinquere.
* L’assenza di profili di meritevolezza che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è emblematica. Ci insegna che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre le stesse difese già vagliate. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro. Pertanto, la specificità e la pertinenza delle censure sono requisiti imprescindibili per accedere con successo al giudizio della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e non espongono censure specifiche contro le argomentazioni della sentenza precedente.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere l’uso personale di stupefacenti?
I giudici hanno escluso l’uso personale basandosi su prove concrete come la detenzione di involucri termosaldati, modalità tipica per la vendita, e il possesso di denaro contante, ritenuti indicatori di un’attività di spaccio piuttosto che di mero consumo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44501 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44501 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo vizio motivazionale per essere stato escluso l’uso personale dello stupefacente e in relazione alla misura della pena.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio sia in relazione all’affermazione di responsabilità (detenzione di involucri termosaldati e possesso di denaro contante), sia in ragione del trattamento sanzionatorio, determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo-medio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della non modestia dei fatti ascritti, della sottoposizione del prevenuto a misura cautelare per nuova manifestazione di attività criminale e per l’assenza di profili di meritevolezza..
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023