Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Ingente Quantità di Droga
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario di un caso di detenzione di un’enorme quantità di sostanze stupefacenti, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva condannato un soggetto per la detenzione di un quantitativo eccezionale di cocaina, superiore a 42 chilogrammi. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha cercato di rimettere in discussione la propria condanna basando il ricorso su due argomentazioni principali. Vediamole nel dettaglio.
La Questione del Ricorso Basato sui Fatti
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulle modalità della condotta, tentando di offrire una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nei precedenti gradi di giudizio. Il secondo motivo, invece, contestava la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente.
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato una criticità fondamentale in entrambe le argomentazioni: erano interamente “declinate in punto di fatto”. Questo significa che l’imputato non contestava un’errata applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare e rivalutare le prove e i fatti del processo. Un compito, questo, che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
L’Aggravante dell’Ingente Quantità
Per quanto riguarda l’aggravante, i giudici hanno sottolineato come la sua applicazione fosse pienamente congrua e giustificata dal dato oggettivo e incontestabile: il possesso di oltre 42 kg di cocaina. Una quantità che, per la sua stessa natura, non lasciava spazio a interpretazioni diverse sulla sua “ingenza”.
Le Motivazioni della Decisione: il ruolo della Cassazione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di ricorso inammissibile sono chiare e perentorie. La Corte Suprema ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate, non di sostituirsi ai giudici di primo e secondo grado nella valutazione del materiale probatorio. Proporre motivi di ricorso che si limitano a contestare la ricostruzione fattuale equivale a chiedere alla Cassazione un’operazione che le è preclusa dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto “improponibile” e, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o inammissibili, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario. L’ordinanza, quindi, serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche e non su un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano basati esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti del caso, un tipo di valutazione che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo questioni di diritto (legittimità).
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’aggravante dell’ingente quantità?
La Corte ha ritenuto che l’aggravante fosse pienamente giustificata e congrua, dato l’oggettivo e massiccio quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, ovvero oltre 42 chilogrammi di cocaina.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAHUL( MOLDAVIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOMENOME
Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono improponibili, in quanto entrambi declinati in punto di fatto, il primo riferito alle modalità della condotta e il secondo alle condizioni giustificative della ribadita sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, del resto pienamente congrua rispetto al dato ponderale accertato in giudizio (oltre 42 kg. di cocaina detenuta). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.