Ricorso Inammissibile: Fuga in Auto e Droga dal Finestrino
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo difensivo, ma per essere efficace deve basarsi su solidi motivi di diritto. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano mere ripetizioni di argomenti già valutati e respinti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di una sua presentazione infruttuosa.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un controllo di polizia. Un individuo, alla guida della sua auto, veniva inseguito da una pattuglia dei Carabinieri. Durante la fuga, nel tentativo di eludere il controllo e disfarsi di prove compromettenti, l’uomo gettava dal finestrino un involucro. Recuperato dalle forze dell’ordine, l’involucro si rivelava contenere sostanza stupefacente del tipo eroina. All’esito dei giudizi di merito, l’imputato veniva condannato per il reato di detenzione di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, e per resistenza a pubblico ufficiale, a causa della sua condotta di fuga volta a ostacolare l’operato dei militari.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Cassazione
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza, entrambi però destinati a non superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Il Ricorso Inammissibile per la Detenzione di Stupefacenti
Il primo motivo contestava la condanna per il reato di droga, sollevando vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, la difesa mirava a negare la “paternità” della sostanza stupefacente rinvenuta. La Corte di Cassazione ha liquidato questa censura come riproduttiva di identiche argomentazioni già presentate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti basato la sua decisione sulla valorizzazione della condotta dell’imputato al momento del controllo e sui dati qualitativi e quantitativi della droga gettata dal finestrino. La riproposizione di una tesi difensiva già motivatamente respinta rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità e novità.
La Manifesta Infondatezza della Censura sulla Resistenza
Con il secondo motivo, si contestava la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, aveva chiaramente evidenziato le ragioni per cui riteneva che l’imputato si fosse pienamente reso conto di essere inseguito dalla pattuglia, che stava tentando attivamente di fermarlo, e che la sua fuga era finalizzata proprio a sottrarsi al controllo e a disfarsi dell’involucro illecito. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, il primo motivo è stato considerato una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza introdurre nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata. In secondo luogo, il motivo relativo alla resistenza è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era plausibile e ben argomentata. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi concreti e specifici della sentenza impugnata. Non è sufficiente reiterare le medesime linee difensive già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici. La decisione conferma che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come è stata giustificata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale?
La condanna è stata giustificata dal fatto che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato che l’imputato era consapevole di essere inseguito dalla pattuglia dei Carabinieri, che tentava di fermarlo, e che la sua fuga era volta a sottrarsi al controllo e a disfarsi della droga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FAGNANO CASTELLO il 22/07/1972
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME e la memoria della difesa in data 31 dicembre 2024 con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la condotta posta in essere dal ricorrente all’atto del controllo ed il dato qualitativo e quantitativo sostanza stupefacente del tipo eroina che portava con sé e gettava durante la fuga in auto dal finestrino, motivazione adeguata anche in ragione del contenuto del motivo di gravame quasi esclusivamente teso a negare la paternità dello stupefacente rinvenuto;
rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura l’integrazione della resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Corte territoriale evidenziato ragioni che avevano portato a ritenere che il ricorrente si fosse avveduto di essere inseguito dalla pattuglia dei Carabinieri che tentava di far uscire di strada, per poi disfarsi dell’involu recuperato – contenente sostanza stupefacente del tipo eroina;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025.