Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Traffico di Droga
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi presentati contro le sentenze di condanna, in particolare quando i motivi appaiono generici e non specifici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da due soggetti condannati per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, consolidando la decisione dei giudici di merito. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure precise e fondate per poter superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due individui avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello che li condannava per il reato previsto dall’art. 74, comma 6, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/90), relativo alla partecipazione a un’associazione criminale dedita al traffico di cocaina e crack. I ricorrenti contestavano sia l’affermazione della loro responsabilità penale sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che le prove non fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza di un sodalizio stabile e organizzato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni difensive, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla loro ammissibilità. Secondo i giudici di legittimità, i motivi proposti erano caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su diverse considerazioni chiave. In primo luogo, ha rilevato che i ricorsi erano meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte con congrua motivazione dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di illegittimità, ma si è tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato come l’esistenza dell’associazione criminale fosse supportata da un quadro probatorio ampio e puntuale, descritto nelle pagine della sentenza impugnata. Le prove includevano:
* Intercettazioni telefoniche e ambientali.
* Servizi di osservazione e pedinamento.
* Sequestri di sostanze stupefacenti.
* Ammissioni degli stessi imputati.
Questi elementi dimostravano chiaramente la continuità dei rapporti, la frequenza dei contatti, la presenza di un’organizzazione strutturata, con un ruolo direttivo per uno degli imputati e di stabile fornitore per l’altro. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello logica, coerente e priva di vizi.
Infine, anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, valorizzando la gravità dei fatti, la pluralità delle cessioni di droga e il contributo essenziale fornito da uno degli imputati alla sopravvivenza stessa dell’associazione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono generici o manifestamente infondati, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile. Per gli imputati, ciò comporta la definitiva conferma della condanna e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche, sottolineando la necessità di presentare impugnazioni che attacchino specifici vizi di legittimità della sentenza e non che mirino a una semplice rilettura del materiale probatorio.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello.
Quali prove sono state considerate sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’associazione criminale?
Le prove includevano i risultati delle intercettazioni, i servizi di osservazione, i sequestri di stupefacenti e le ammissioni degli stessi imputati, che nel loro complesso dimostravano la continuità dei rapporti, la frequenza dei contatti e l’esistenza di un’organizzazione stabile.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche a uno degli imputati?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della gravità dei fatti, della pluralità delle cessioni di droga e del contributo essenziale che l’imputato ha fornito per la sopravvivenza dell’associazione criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 07/01/1987 NOME nato a NAPOLI il 26/01/1988
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e NOME, quali si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 74, comma 6, 309/90 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di cens esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione;
considerato, infatti, che la esistenza dell’associazione finalizzata alla cessione di cocai crak risulta sorretta da ampia e puntuale motivazione (pag. da 7 a 10), che dà conto dell risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dei sequestri e dell’ammissione imputati nonché della continuità dei rapporti, della frequenza dei contatti, dell’organizzaz svelata dalle indagini, del ruolo direttivo del COGNOME e di stabile fornitore del Papi, che t ritardi nei pagamenti e consegnava la sostanza stupefacente ai pusher del Rinalcli nell consapevolezza dell’esistenza di un gruppo destinato ad operare durevolmente nel settore;
rilevato che anche il secondo motivo del Papi è inammissibile a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, attribuendo riliev gravità dei fatti, alla pluralità di cessioni e al contributo essenziale fornito alla soprav dell’associazione(pag.16);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore COGNOME>
Il lresiente