Ricorso Inammissibile e Doppia Conforme: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come le regole processuali delimitino l’accesso alla Corte di Cassazione, soprattutto in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”. Affrontiamo un caso in cui un ricorso inammissibile viene rigettato perché i motivi presentati dall’imputato non superano il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. La vicenda riguarda accuse di ricettazione e lesioni volontarie, ma il cuore della decisione risiede nei principi che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per i reati di ricettazione di un motociclo e lesioni volontarie, decide di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza sono principalmente due:
1. Per la ricettazione: Sostiene che i giudici di merito abbiano travisato le prove e non abbiano considerato la sua mancanza di dolo (intenzionalità). A sua difesa, afferma di aver preso quel motociclo per errore, credendolo identico a quello prestatogli da un amico, e lamenta l’omessa valutazione della testimonianza di una persona.
2. Per le lesioni volontarie: Per la prima volta in sede di legittimità, denuncia un travisamento della prova, sostenendo che i giudici non abbiano valutato un video prodotto dalla difesa che sarebbe stato decisivo per scagionarlo.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna, portando il caso di fronte alla Suprema Corte per la decisione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, dichiara il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: valuta se le ragioni del ricorso siano legalmente valide per essere discusse in quella sede. La risposta è negativa, e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte articola la sua decisione distinguendo i motivi relativi ai due reati. Per quanto riguarda la ricettazione, i giudici ritengono i motivi manifestamente infondati. La sentenza d’appello, infatti, aveva già adeguatamente spiegato le circostanze di fatto da cui si desumeva la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza illecita del motociclo. Secondo la Corte, l’argomentazione difensiva era già stata superata da una valutazione logica e completa dei fatti, rendendo irrilevante la presunta omessa valutazione di un singolo testimone.
Il punto cruciale della decisione, però, riguarda il motivo legato alle lesioni volontarie e introduce il concetto di doppia conforme. Poiché sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello erano giunti alla stessa sentenza di condanna, si era creata una “doppia conforme”. In questi casi, la legge limita fortemente la possibilità di contestare la valutazione dei fatti in Cassazione. L’imputato, sollevando per la prima volta la questione del video non valutato, ha tentato di introdurre un nuovo tema di indagine non consentito in sede di legittimità. Questo, secondo la Corte, rappresenta una violazione dei limiti del cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello e un ampliamento improprio della cognizione del giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma controllare la corretta applicazione della legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono utilizzare le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei primi due gradi, né tantomeno introdurre per la prima volta presunti errori nella valutazione delle prove. Il concetto di ricorso inammissibile serve proprio a filtrare i casi, garantendo che alla Suprema Corte arrivino solo questioni di pura legittimità giuridica. La presenza di una “doppia conforme” rafforza ulteriormente questo sbarramento, cristallizzando la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito e rendendo molto difficile per la difesa ottenere un annullamento della condanna basato su una diversa ricostruzione della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte manifestamente infondati (per la ricettazione) e in parte non consentiti dalla legge (per le lesioni), in quanto proponevano per la prima volta in Cassazione un vizio di travisamento della prova in un caso di “doppia conforme”.
Cosa significa “doppia conforme” e quale effetto ha sul ricorso?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno emesso la stessa sentenza di condanna. In questo contesto, la legge limita la possibilità per l’imputato di contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate dai giudici di merito.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione l’omessa valutazione di una prova, come un video?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto e non può riesaminare le prove. Sollevare per la prima volta una tale questione viola i limiti dell’appello (“effetto devolutivo”) e costituisce un tentativo inammissibile di ampliare l’oggetto del giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREVETE NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ;
ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso con i quali si contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione, deducendo il travisamento della prova e la mancanza di dolo, sono manifestamente infondati poiché l’asserita omessa valutazione del teste COGNOME, non incide sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata, che a pag. 5 ha indicato le circostanze di fatto dalle quali dedurre la consapevolezza del COGNOME della provenienza delittuosa del bene e che hanno consentito di superare l’argomentazione difensiva in base alla quale l’imputato avrebbe prelevato il motociclo in quanto identico a quello chiesto in prestito all’amico;
considerato che il motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni volontarie deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva ( un video fornito dalla difesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta “doppia conforme”, poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.