Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della “Doppia Conforme”
Quando un imputato viene condannato sia in primo grado che in appello, le strade per contestare la decisione si restringono notevolmente. In questi casi, un ricorso inammissibile in Cassazione è un esito molto probabile se non si sollevano questioni di pura legittimità. Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 6338/2024) offre un chiaro esempio di questo principio, noto come ‘doppia conforme’, e dei limiti imposti a chi intende mettere in discussione la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo, in primo grado e poi in appello, per i reati di rapina e lesioni personali in concorso. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 27 gennaio 2023, aveva confermato in toto la decisione del tribunale, ritenendo l’imputato colpevole sulla base degli elementi raccolti durante il processo.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Non arrendendosi alla doppia condanna, i difensori dell’imputato hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi sollevati si concentravano su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. In particolare, la difesa lamentava:
* Una motivazione carente e contraddittoria sui punti contestati nell’atto di appello.
* L’assenza di elementi indiziari dotati di reale gravità.
* Un ‘travisamento della prova’, ovvero una palese errata interpretazione del riconoscimento fotografico effettuato da un testimone chiave durante le indagini.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riesaminare la valutazione delle prove che aveva portato alla condanna del loro assistito.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, specialmente per quanto riguarda i ricorsi contro sentenze di ‘doppia conforme’.
Il Principio della “Doppia Conforme”
I giudici hanno innanzitutto ribadito che quando le sentenze di primo e secondo grado giungono alla medesima conclusione, le loro motivazioni si integrano a vicenda, formando un unico corpo argomentativo. Di conseguenza, per contestare efficacemente tale decisione in Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse critiche alla valutazione dei fatti già esaminate e respinte dal giudice d’appello. Il ricorso deve evidenziare vizi di legittimità (cioè violazioni di legge) e non tentare di ottenere una terza valutazione del merito della causa.
L’Assenza di Travisamento della Prova
La Corte ha chiarito che il vizio di ‘travisamento della prova’ può essere eccepito in Cassazione, anche in caso di doppia conforme, solo a condizioni molto specifiche: o quando il giudice d’appello ha utilizzato prove non esaminate in primo grado, oppure quando entrambi i giudici di merito sono incorsi nella stessa, macroscopica e manifesta errata interpretazione di un elemento probatorio. Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni era presente. Le prove erano le stesse e la loro valutazione, secondo la Corte, era stata coerente e logica.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso puramente reiterativo e basato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Le motivazioni dei giudici di merito sono state considerate adeguate e prive di contraddizioni. Il compendio probatorio a carico dell’imputato, sebbene indiziario, è stato giudicato solido. Gli elementi chiave che hanno fondato la condanna erano:
1. L’utilizzo di un ciclomotore, durante la rapina, intestato alla moglie dell’imputato e in uso a quest’ultimo.
2. Un riconoscimento fotografico, seppur parziale, effettuato da un testimone nel corso delle indagini preliminari.
La Corte ha sottolineato che tale riconoscimento è liberamente utilizzabile dai giudici di merito e che la sua validità era stata confermata anche in dibattimento. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado è stata quindi ritenuta esente da incongruenze logiche, rendendo la sentenza d’appello incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
La sentenza in esame conferma un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. In presenza di una ‘doppia conforme’, gli spazi per un annullamento si riducono drasticamente. Un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di un’impugnazione che si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti già vagliato da due diversi giudici. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna definitiva, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e non sollevavano questioni di legittimità, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
Cosa significa ‘doppia conforme’ nel contesto di questa sentenza?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello sono giunti alla stessa conclusione, emettendo due sentenze di condanna conformi. Questo rafforza la motivazione della decisione e limita la possibilità di contestare la valutazione delle prove in Cassazione.
Quali prove sono state ritenute decisive per la condanna?
Le prove decisive sono state l’utilizzo, da parte dei rapinatori, di un ciclomotore intestato alla moglie dell’imputato e in uso a quest’ultimo, e il riconoscimento, sebbene parziale, effettuato da un testimone tramite fotografie durante le indagini preliminari.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6338 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 gennaio 2023, confermava la pronuncia dello stesso tribunale del 9 settembre 2019 che aveva condanNOME COGNOME NOME alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali in concor
Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 194 e segg. cod.proc.pen. qu alla motivazione carente e contraddittoria sui punti devoluti con l’atto di appello, sulla asse di elementi indizianti dotati del carattere di gravità e sul travisamento del riconoscimento oper in sede di indagini dal teste COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nella presente fase di legittimità e comunqu puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Innanzi va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con i ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche cont nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 447 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazio struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo gra per formare un unico complessivo corpo argornentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente material probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso pe cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tu le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del COGNOME risulta costituito dall’utilizzo da part rapiNOMEri di un ciclomotore intestato alla moglie del medesimo ed in uso allo stesso ricorrent nonché dal riconoscimento, pur parziale ed in seguito alla visione di alcune fotografie, effettu da un teste nel corso delle indagini preliminari; riconoscimento liberamente utilizzabile dai giud di merito ed il cui svolgimento veniva confermato anche a seguito della deposizione dibattimentale.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudic merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia complesso esauriente e plausibile.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 gennaio 2024