Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14874 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 18/11/1987
NOME COGNOME nato a CROTONE il 13/05/1985
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME e NOME Bruno;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro
pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato
del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del
provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a
disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando
il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-5 della sentenza impugnata, a proposito della decisività della falsa denuncia di smarrimento dei beni, concordata tra gli imputati, rispetto al concorso consapevole di essi nel reato di riciclaggio contestato di beni di motori marini di provenienza furtiva);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14/01/2025.