Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un appello arriva fino alla Corte di Cassazione, ci si aspetta che sia fondato su solide questioni di diritto. Tuttavia, non sempre è così. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando le argomentazioni della difesa sono deboli e si scontrano con una realtà fattuale schiacciante. Questo caso dimostra come la Suprema Corte non sia una terza istanza di merito, ma un giudice della legittimità delle decisioni precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per aver richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. Il punto cruciale era che l’imputato risultava formalmente intestatario di ben ventitré veicoli, una condizione incompatibile con il beneficio richiesto. Nonostante ciò, egli ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ribaltare l’esito del processo.
I Motivi del Ricorso: Dolo e Trattamento Punitivo
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo: Sostanzialmente, l’imputato ha affermato di non aver agito con la consapevolezza e la volontà di commettere il reato. Ha cercato di sostenere che fosse inverosimile che avesse richiesto il beneficio sapendo di essere intestatario di così tanti veicoli.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento punitivo: L’imputato ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, ritenendo la pena eccessivamente severa.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito dei fatti per la terza volta, ma valuta se il ricorso presenta vizi di legittimità validi. In questo caso, la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente manifestamente infondate e orientate a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su un’analisi chiara e logica di entrambi i motivi di ricorso, smontandoli pezzo per pezzo.
Sulla Questione del Dolo
La Corte ha giudicato inammissibile il primo motivo perché, invece di evidenziare profili di illogicità nella motivazione della Corte d’Appello, si limitava ad attaccare la ricostruzione dei fatti. I giudici hanno sottolineato come fosse del tutto inverosimile che l’imputato, attivo nel settore della compravendita di automezzi, potesse non essere a conoscenza di essere l’intestatario formale di ventitré veicoli. Le spiegazioni fornite dall’imputato sono state inoltre definite “antitetiche” e “congetturali”, rafforzando la logicità della motivazione della sentenza impugnata sulla piena consapevolezza e volontarietà della sua condotta.
Sulla Recidiva e le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha confermato che la decisione sul trattamento sanzionatorio era sorretta da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. La Corte d’Appello aveva correttamente negato le attenuanti generiche in considerazione dei trentotto precedenti penali dell’imputato. Questi precedenti sono stati visti come prova di una spiccata pericolosità sociale e del fatto che i periodi di carcerazione già subiti non avevano avuto alcun effetto dissuasivo. Di conseguenza, la contestazione della recidiva è stata ritenuta pienamente integrata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella presentazione del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Questo caso ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti, come la violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, soprattutto quando questi sono stati solidamente accertati nei gradi di merito, si traduce non solo in un rigetto, ma anche in ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo al dolo?
Perché le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un vizio di legittimità, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti già accertata dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto del tutto implausibile che l’imputato, attivo nella compravendita di auto, non fosse consapevole di essere intestatario di 23 veicoli.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa del considerevole numero di precedenti penali dell’imputato, ben trentotto. Secondo la Corte, questa circostanza indicava una spiccata pericolosità sociale e dimostrava che le precedenti condanne non avevano avuto alcun effetto deterrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/01/1971
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo inammissibile perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si lim attaccare profili ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadi argomentazioni immuni da censure, che l’imputato aveva agito in maniera consapevole e deliberata, essendo del tutto inverosimile che egli abbia compilato la richiesta del reddito cittadinanza senza sapere di essere formalmente intestatario di ventitre veicoli, anche considerando l’attività di compravendita di automezzi svolta dall’imputato, il quale, peralt come evidenziato dalla Corte di merito, sul punto ha reso spiegazioni antitetiche, oltre che de tutto congetturali (cfr. p. 3 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge relazione agli art. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, che è sorretto da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e, per contro, ritenuto pienamente integrati quelli per la contestata recidiva, in considerazione d trentotto precedenti penali di cui è gravato l’imputato, analiticamente descritti a p. 4 d sentenza impugnata, evidenziando, quanto alla recidiva, come i periodi di carcerazione patiti non abbiano sortito alcun effettuato dissuasivo, sicché il reato in esame è stato ritenu espressione, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, di una maggiore pericolosità sociale;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della èassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.