Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze sui Fatti Bloccano l’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato che, dopo una condanna per resistenza e lesioni personali, ha tentato di contestare la decisione davanti alla Suprema Corte basandosi su elementi non consentiti in quella sede. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni personali (capo B). Non accettando la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unico motivo di appello presentato si concentrava esclusivamente sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di lesioni. In pratica, il ricorso non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma mirava a una nuova valutazione dei fatti che avevano portato alla condanna.
La Decisione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e cruciale: il motivo presentato dall’imputato si esauriva in “generiche doglianze di fatto”. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e la dinamica degli eventi. Il suo compito, in sede di legittimità, è unicamente quello di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici precedenti. Tentare di ottenere una diversa ricostruzione fattuale è un’operazione destinata al fallimento, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. I giudici hanno rilevato che contestare l’esistenza dell’elemento oggettivo del reato di lesioni, così come fatto dal ricorrente, equivale a chiedere una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di istanza è precluso in sede di legittimità. Di conseguenza, non potendo entrare nel vivo della questione fattuale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi del ricorso siano strettamente attinenti a questioni di diritto (violazione di legge, vizi di motivazione) e non si traducano in un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito. Un ricorso basato su “doglianze di fatto” non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il proponente, rendendo la condanna definitiva e più onerosa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato consisteva in “generiche doglianze di fatto”, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Quali reati erano stati contestati all’imputato?
L’imputato era stato condannato in appello per i reati di resistenza e lesioni personali, ai sensi degli articoli 582-585 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di resistenza (capo A) e lesioni personali ex ari:. 582-585 cod. pen. (capo B);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di lesioni, si esaurisce in generiche doglianze di fatto, inammissibili in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024