Ricorso inammissibile per diffamazione: la Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi paletti che delimitano l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile avverso una condanna per diffamazione aggravata. La decisione sottolinea come i motivi di ricorso non possano tradursi in una semplice riproposizione delle argomentazioni di merito, ma debbano sollevare precise questioni di diritto. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale. La sentenza, emessa in primo grado, era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che aveva rideterminato la pena in senso più favorevole all’imputata, confermando però nel resto la sua responsabilità.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro distinti motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la sentenza di condanna.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Vediamo perché ogni singolo punto è stato respinto.
La Genericità del Motivo sul Diritto di Critica
Il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione del diritto di critica. La Corte ha liquidato la doglianza come palesemente generica e versata in fatto. In altre parole, la difesa non ha sollevato una questione di errata interpretazione della norma, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Il Calcolo Errato della Prescrizione
Il secondo motivo, apparentemente più tecnico, denunciava l’errata applicazione della legge in merito alla prescrizione del reato, che, secondo la ricorrente, sarebbe maturata prima della sentenza d’appello. La Cassazione ha smontato questa tesi con un calcolo puntuale. Il reato, commesso il 21 marzo 2016, si sarebbe prescritto in sette anni e sei mesi. A questo termine, però, andavano aggiunti 149 giorni di sospensione del processo dovuti a rinvii su richiesta della difesa, alla pandemia e a un legittimo impedimento dell’imputata. Il termine finale per la prescrizione risultava quindi essere il 17 febbraio 2024, data successiva alla pronuncia della Corte d’Appello (23 novembre 2023). Il motivo era, pertanto, manifestamente infondato.
La Richiesta Infondata di Rinnovazione Istruttoria
Con il terzo motivo, si lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza e la genericità dell’argomentazione. La difesa, infatti, non aveva neppure specificato quale prova orale intendesse assumere, rendendo impossibile per i giudici valutare la rilevanza di tale richiesta.
L’Inapplicabilità della “Particolare Tenuità del Fatto”
Infine, il quarto motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente il suo diniego, valorizzando la “particolare pregnanza offensiva delle frasi pronunciate” e il “mezzo utilizzato per diffonderle”. Il ricorso, anche su questo punto, si limitava a dedurre elementi di fatto senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti. I motivi presentati dalla ricorrente sono stati giudicati inadeguati proprio perché non centravano questo obiettivo, limitandosi a riproporre questioni fattuali in una veste giuridica apparente. La manifesta infondatezza di alcune censure, come quella sulla prescrizione, e la genericità delle altre hanno reso inevitabile la declaratoria di un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con estremo rigore tecnico e giuridico. Proporre un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., in caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, qualora emerga una colpa nella proposizione dell’impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La vicenda insegna che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede il rispetto di forme e sostanze che non possono essere eluse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano palesemente generici, focalizzati su una nuova valutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) e, in alcuni casi, come per la prescrizione, manifestamente infondati dal punto di vista giuridico.
La prescrizione del reato era davvero maturata?
No. Secondo il calcolo effettuato dalla Corte, tenendo conto del termine base, dell’interruzione e dei periodi di sospensione del processo, il reato si sarebbe prescritto il 17 febbraio 2024, quindi dopo la data della sentenza d’appello (23 novembre 2023).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nell’aver presentato un’impugnazione palesemente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena a lei inflitta, confermandone la condanna per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della le penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputa particolare, all’esclusione della causa di giustificazione (quantomeno in termini putativi) dell’e del diritto di critica, contiene assunti patentemente generici e versati in fatto, in cui non ravvisarsi compiute critiche di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 2 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazione de legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato (che sarebbe interven prima dell’emissione del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato perché:
la sentenza di appello è stata emessa in data 23 novembre 2023;
il termine di prescrizione del reato, commesso in data 21 marzo 2016, pari a sette a e sei mesi, tenendo conto dell’interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen) nonché di 149 gio sospensione (dal 25 settembre 2019 al 20 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa, d giorno 11 marzo 2020 per 64 giorni, in ragione del differimento per la pandemia da Covid 19; dal 2 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022, per legittimo impedimento dell’imputata), risulta spirato i febbraio 2024, quindi in data successiva rispetto alla pronuncia della decisione impugnata;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di no processuali poste a pena di nullità e la carenza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazi dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato nella parte in cui assume che mancata rinnovazione dell’istruttoria derivi una nullità (ed è affidato ad asserti del tutto gene non consentono di individuare nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza Sez. 5, n. 32379 del 12/04/ Impellizzeri, Rv. 273577 – 01), non avendo neppure indicato il tema della chiesta prova orale;
considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si assumono la violazione della le penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilit particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., deduce irritualmente elementi per il tramite di asserti generici, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sente impugnata (fondato sulla particolare pregnanza offensiva delle frasi pronunciate dall’imputata e mezzo utilizzato per diffonderle);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
ritenuto che non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse delle parti civ il 21 giugno 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del 3 luglio 2024 (art. 611, com 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01), ragio cui l’imputata non deve essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle stesse;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.