Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 758 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 758 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Senegal il 01/01/1963
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta in atti; sentito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Salerno, che si è riportato ai motivi di ricorsi, evidenziando l’assenza di motivazione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21/06/2024 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 05/12/2023 dal Tribunale di Salerno, con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione ed euro 100 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. (ricettazione di merce contraffatta).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con tre motivi: la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello, eseguita il 29 aprile 2024 ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tentativo di notifica presso il domicilio eletto, eseguita solo in data successiva, il 14 maggio 2024 (primo e secondo motivo); il vizio di motivazione in ordine alla contraffazione della merce, priva di accertamento anche in ordine al cd. falso grossolano, alla qualificazione del reato, al rigetto dell conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, al mancato accoglimento della istanza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. L’eccezione di nullità del decreto di citazione in appello è manifestamente infondata, in quanto dall’esame degli atti – consentito in ragione della natura processuale della questione e dei conseguenti poteri istruttori del giudice di legittimità – risulta che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita press il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è stata ritenuta regolare per l’accertata insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato. Non rileva a tal fine la scansione temporale delle notifiche, che non incide sulla validità del procedimento notificatorio: il tentativo di notific del decreto di citazione in appello è stato effettuato, infatti, presso il domicil eletto dal Diouf in Pellezzano, al civico INDIRIZZO di INDIRIZZO con esito negativo, sì da giustificarsi comunque la notifica al difensore, eseguita qualche giorno prima, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen.; trattasi di una irregolarità, cioè, che non integra l’omessa citazione dell’imputato e che non incide sulla formazione del contraddittorio, attesa la verifica dell’impossibilità della notifica al domici dichiarato ed il necessario adempimento presso il suo difensore di fiducia che, presente in udienza, nulla ha eccepito a riguardo.
3.2. Gli ulteriori motivi non sono consentiti e, comunque, risultano privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con doppia pronuncia conforme, i giudici di merito hanno infatti accertato la provenienza illecita dei numerosi prodotti industriali detenuti dal ricorrente, senza giustificazione se non quella di essere destinati alla vendita (in tal senso gli esit del servizio di appostamento e le verifiche sulla merce sequestrata).
La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria risulta estranea ai motivi di appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente preclusione dell’esame della questione per il mancato rispetto della catena devolutiva nelle varie fasi dell’impugnazione.
Il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 cod. pen. è adeguatamente motivato, con riferimento alla quantità di merce contraffatta che, sebbene di valore esiguo per la scarsa qualità dei materiali, è stata ritenuta sintomatica di una condotta delittuosa implicante per le sue modalità un’offesa di non particolare tenuità.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29/10/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente