Ricorso inammissibile: Quando l’Appello è Generico e Ripetitivo
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di ammissibilità delle impugnazioni, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi generici e non specifici. La pronuncia in esame riguarda un caso di detenzione di sostanze stupefacenti e offre spunti fondamentali sul ruolo della Suprema Corte e sui requisiti che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
L’imputato veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione illecita di cocaina. La Corte d’Appello di Messina aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che riconosceva l’imputato colpevole, concedendo le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva contestata.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre principali motivi:
1. La mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
2. L’erroneo riconoscimento della recidiva.
3. Il rigetto della richiesta di applicare una sanzione sostitutiva alla detenzione, come il lavoro di pubblica utilità.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la pronuncia d’appello era ben motivata, logica e basata su prove significative. I motivi del ricorso, al contrario, erano vaghi, non specifici e non riuscivano a scalfire la solidità della decisione contestata.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile e i Singoli Motivi
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto le censure sollevate, evidenziandone l’infondatezza:
* Mancata riqualificazione del reato: La Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione con argomenti concreti, come la notevole quantità di droga, il principio attivo e il numero di dosi ricavabili (quasi 200). Questi elementi, secondo i giudici, erano incompatibili con la fattispecie di lieve entità.
* Riconoscimento della recidiva: Il giudizio sulla pericolosità sociale dell’imputato, che ha fondato il riconoscimento della recidiva, era basato su una recente condanna per porto illegale di arma da sparo. Questo precedente è stato considerato un chiaro indice del suo inserimento in circuiti criminali pericolosi.
* Diniego della sanzione sostitutiva: La richiesta è stata respinta perché l’imputato è stato ritenuto inidoneo a un percorso di recupero e reinserimento sociale, sia per i suoi precedenti penali sia per la gravità del reato commesso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha concluso che l’apparato giustificativo della sentenza d’appello non era né incongruo né illogico. I motivi del ricorso erano semplicemente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni corrette e giuridicamente ineccepibili. L’inammissibilità del ricorso, non essendo ravvisabile una mancanza di colpa da parte del ricorrente, ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità, non basta essere in disaccordo con una sentenza. È necessario formulare una critica puntuale, logica e giuridicamente fondata, capace di evidenziare vizi specifici nella motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso generico, che si limita a ripetere le stesse difese senza confrontarsi con le ragioni della decisione, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze processuali ed economiche che ne derivano.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza muovere una critica puntuale alla motivazione della sentenza d’appello.
Perché non è stata concessa la riqualificazione del reato in un’ipotesi meno grave?
La riqualificazione nel fatto di lieve entità è stata negata a causa di elementi oggettivi quali la quantità della droga, il principio attivo e l’elevato numero di dosi ricavabili (quasi 200), ritenuti incompatibili con una minore gravità del reato.
Su quali basi è stato negato il beneficio della sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità)?
Il diniego si è basato sulla ritenuta inidoneità del condannato a un percorso di recupero e reinserimento sociale. Tale valutazione è stata fondata sui suoi precedenti penali, inclusa una recente condanna per porto illegale di arma da sparo, e sulla gravità del reato per cui si procedeva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
.NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina il 16 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Messina il 23 giugno 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di cocaina, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 29 maggio 2023, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: A) quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; B) quanto al riconoscimento della recidiva; C) e quanto al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla detenzione ex artt. 20-bis e 545-bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 3-5 della sentenza) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare: la mancata riqualificazione in melius è giustificata con il richiamo alla quantità di droga, al principio attivo ed al numero di dosi ricavabili (quasi 200); il giudizio di accentuata pericolosità fondante il riconoscimento della recidiva è fondato sulla recente condanna per porto illegale di arma da sparo, indice, ad avviso dei giudici di merito, di inserimento in pericolosi circuiti criminali; e il diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con i lavoro di pubblica utilità è spiegato con la ritenuta inidoneità al fine di recupero e di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce dei precedenti penali e della gravità del fatto per cui è processo.
Si tratta di apparato giustificativo che risulta non incongruo né illogico.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento délle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.