Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Con la sua decisione, la Suprema Corte ha respinto le doglianze di due imputati, confermando le condanne per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Analizziamo i fatti e le motivazioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale riguarda due individui. Il primo, già agli arresti domiciliari, è stato ritenuto responsabile della detenzione di sostanze stupefacenti. Il secondo, conducente di un motociclo, è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, avendo messo in pericolo l’incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada durante un inseguimento.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, confermata in Appello, il secondo imputato aveva accompagnato un conoscente (identificato come ‘Romeo’ nel testo) sotto l’abitazione del primo. Lì, il passeggero era sceso portando con sé uno zaino contenente lo stupefacente e si era diretto verso la casa, dove è stato fermato dalla polizia. I giudici hanno ritenuto logica e coerente questa ricostruzione, respingendo le versioni alternative proposte dalla difesa.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, ma con esiti negativi. La Corte ha dichiarato ogni motivo di ricorso inammissibile per ragioni precise e ben definite.
La Posizione del Primo Ricorrente
Il primo ricorrente, condannato per la detenzione della droga, ha contestato la valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata affermata in modo illogico.
La Cassazione ha respinto tale argomentazione, qualificandola come un tentativo di accreditare una ricostruzione dei fatti differente da quella, congruamente motivata, delle sentenze di merito. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove rivalutare le prove, ma di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era priva di illogicità e basata sulle risultanze processuali, è stata giudicata insindacabile in sede di legittimità.
Le Doglianze del Secondo Ricorrente
Anche il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile su tutta la linea:
1. Resistenza a Pubblico Ufficiale: Il motivo era una mera riproduzione di argomenti già correttamente confutati dalla Corte d’Appello, che aveva motivato adeguatamente sulla pericolosità della condotta di guida durante la fuga.
2. Causa di non punibilità: La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è stata giudicata manifestamente infondata, poiché il Tribunale l’aveva esclusa per la gravità del delitto, e inammissibile, perché non era stata nemmeno proposta nel giudizio d’appello.
3. Trattamento sanzionatorio: La censura sulla pena eccessiva e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile. La pena era stata fissata poco sopra il minimo edittale e la richiesta di attenuanti era formulata in modo troppo generico, senza specifici argomenti a sostegno.
4. Sostituzione della pena: La richiesta di sostituire la detenzione con il lavoro di pubblica utilità è stata giudicata infondata. La Corte d’Appello aveva correttamente basato il diniego su una prognosi negativa di recidiva, considerati i gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che distingue il giudizio di legittimità da quello di merito. Un ricorso inammissibile è tale quando, anziché denunciare vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione, tenta di sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove e i testimoni. In questo caso, le motivazioni della Corte d’Appello sono state ritenute coerenti, logiche e giuridicamente corrette, rendendo ogni tentativo di rimetterle in discussione un’istanza inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è custode della legge, non un giudice dei fatti. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di formulare i ricorsi per Cassazione in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su pretese rivalutazioni del materiale probatorio, che non trovano spazio in tale sede.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e, in parte, riproponevano questioni già correttamente decise o miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti, ma solo di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione.
Su quali basi è stata negata la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità?
La sostituzione della pena è stata negata sulla base di una prognosi di recidiva infausta. I giudici hanno considerato i gravi e numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, ritenendo che non offrisse garanzie sufficienti per una misura alternativa alla detenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44605 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 28/09/2002 NOME nato a ROMA il 23/01/2000
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di NOME COGNOME e NOME NOME
OSSERVA
Rilevato che, quanto al ricorso di COGNOME:
il primo ed il secondo motivo con cui si censura la responsabilità in merito alla detenzi dello stupefacente sul presupposto di una errata motivazione ed apprezzamento dei dati probatori da parte della Corte di appello che avrebbe operato valutazioni opposte rispetto a COGNOME la cui responsabilità in ordine alla illecita detenzione dello stupefacente è stata esclusa -, sono manifestamente infondati e tesi ad accreditare una ricostruzione della vicend differente da quella presa in esame dalle due sentenze di merito; che le stesse hanno congiuntamente rilevato come il COGNOME fosse giunto con il COGNOME – che era alla guida del motociclo – sotto casa del COGNOME entrando presso l’abitazione di costui e nascondendosi all’arrivo del personale di polizia, perché lì diretto e non – come si assume – per una decis presa all’ultimo momento; che, infatti, niente affatto illogica risulta la circostanza valori mente della quale il COGNOME, fermatosi in corrispondenza della casa del ricorrente che era ag arresti domiciliari, immediatamente dopo la discesa dal mezzo del Romeo portando con sé lo stupefacente custodito nello zaino, attendeva sul posto con il motore spento; che la motivazione resa, in quanto priva di illogicità e fondata sulle analizzate risultanze processuali, è insinda in sede di legittimità;
rilevato che, quanto al ricorso del COGNOME:
manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione confutata con corrett argomenti giuridici è il primo motivo, avendo la Corte di appello rilevato come la condotta d ricorrente, che era consapevole dell’intimazione di fermarsi operato dal personale di polizi avesse messo in pericolo gli utenti della strada oltre che la stessa pattuglia che si era p all’inseguimento contro la quale era andato a sbattere con il motocico; che tale ricostruzio risulta adeguatamente motivata dalle decisioni di merito e non sindacabile, in sede di legittim ove il ricorrente tenta di sottoporre parziali estrapolazioni di dati processuali, chiedendo a q Corte una preclusa rivalutazione;
manifestamente infondata e non dedotta in appello risulta la richiesta di applicazione del causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che, quanto a manifesta infondatezza, che il Tribunale, contrariamente a quanto si assume, ha escluso l’esimente non perché fosse stata accertata la responsabilità di altro reato ma perché ha ritenuto il delitto gr quanto ad indeducìbilità, perché nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio di appello in la difesa aveva comunque richiesto l’assoluzione in ordine al delitto di detenzione di sostan stupefacente;
manifestamente infondato e geneticamente inammissibile risulta il terzo motivo con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto, quanto al primo aspetto, che la pena risulta rideterminata in ragione del venir meno del delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 1990 con pena individuata appena al di sopra del minimo edittale e pertanto ritenuta complessivamente congrua, quanto al secondo profilo, che la richiesta di circostanze generiche formulata con i motivi di gravame, che di fatto censuravano l’eccessiva quantificazione della pena, risulta inammissibile per la assoluta genericità, tenuto conto dell’accurata motivazione che, infatti, in tal caso sussiste carenza d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento de doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 d 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
manifestamente infondata risulta il quarto motivo con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utili adeguatamente fondata su una prognosi di recidiva infausto alla luce dei gravi plurimi precedenti penali a carico;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024