Ricorso Inammissibile: Deposito Illegale di GPL e Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per deposito illegale di un ingente quantitativo di GPL. Questa decisione offre spunti fondamentali sulla differenza tra giudizio di merito e di legittimità e sui criteri di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato, condannato in primo grado e in appello alla pena di due mesi di arresto e 120 euro di ammenda. Le accuse vertevano sulla violazione di diverse norme penali e di sicurezza (artt. 678 e 679 c.p., D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 139/2006) per aver costituito un deposito non autorizzato di una notevole quantità di gas di petrolio liquefatto (GPL) nel piazzale della sua azienda.
Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva accumulato il carburante con l’unica finalità di creare una scorta, ignorando le gravi controindicazioni e i rischi per la pubblica incolumità derivanti da tale modalità di detenzione. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando carenze motivazionali e chiedendo una riconsiderazione delle prove.
Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo inammissibile per diverse ragioni. Il punto centrale è che l’imputato, con i suoi motivi, non ha sollevato questioni di legittimità (ovvero errori di diritto), ma ha tentato di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito. Ha chiesto, in sostanza, ai giudici di Cassazione di rivalutare i fatti e le prove, un’attività che esula dalle loro competenze. La Corte ha sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello era logica, coerente e basata sulle risultanze processuali, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
La Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura. I giudici hanno spiegato che gli elementi del caso concreto ostacolavano l’applicazione di tale istituto. In particolare, sono stati evidenziati due aspetti cruciali:
1. L’offensività della condotta: L’accumulo di una grande quantità di GPL creava un rischio significativo per l’incolumità pubblica, rendendo il fatto tutt’altro che “tenue”.
2. La non occasionalità: La condotta illecita era stata reiterata per ben due volte in un breve arco temporale, dimostrando un comportamento non sporadico.
Questi fattori, correttamente valorizzati dai giudici di merito, escludevano la possibilità di considerare il reato di lieve entità.
Le Motivazioni sulla Determinazione della Pena
Infine, la Corte ha rigettato anche la critica relativa al trattamento sanzionatorio, ritenuta generica e basata su un mero dissenso. I giudici hanno osservato che la pena inflitta era stata calibrata sui minimi della forbice edittale. La decisione di non concedere ulteriori attenuanti era stata giustificata dall’assenza di elementi concreti che potessero motivare una riduzione della pena. La sanzione, quindi, è stata considerata equa e proporzionata alla gravità dei fatti accertati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei gradi precedenti. La decisione, inoltre, chiarisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede una valutazione attenta dell’offensività concreta della condotta e dell’assenza di abitualità. Per i reati che mettono a rischio la sicurezza collettiva, come il deposito illegale di materiali pericolosi, è molto difficile che tale istituto possa trovare applicazione, specialmente se il comportamento illecito viene ripetuto nel tempo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, invece di contestare errori di diritto nell’applicazione delle norme, chiede alla Corte di rivalutare le prove e i fatti del processo, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si applica quando la condotta, sebbene rientri in un reato minore, presenta un grado di offensività rilevante (come nel caso di un serio pericolo per la sicurezza pubblica) o quando il comportamento dell’autore non è occasionale ma ripetuto nel tempo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 18/03/1990
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FA -n*0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 28/11/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione appellata da NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., 55, comma 5 lett. c) d.lgs n. 81/2008 e 16-20 d.lgs.n. 139/2006 e, per l’effetto condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 120,00 di ammenda;
Ritenuto che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che a fronte della valutazione del giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come indimostrate e poco plausibili le giustificazioni addotte dall’imputato, la difesa ripropone ancora gli stessi argomenti di fatto, senza confrontarsi con il percorso logico seguito dalla Corte territoriale per disattenderlo; i giudici di merito hanno evidenziato tenendo conto dello stato dei luoghi, del quantitativo di Gpl presente nei depositi e del fabbisogno della società, che l’unica finalità perseguita dall’imputato era quella di acquistare quanto più carburante possibile per poi costituirne un deposito sul piazzale con tutte le controindicazioni che tale modalità di detenzione potevano comportare;
che la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito che hanno sottolineato la rilevante offensività delle condotte per i rischi che comportavano per l’incolumità, e non occasionale, visto che era stata reiterata due volte in un limitato lasso di tempo;
che del tutto generica e fondata su argomenti di mero dissenso è la censura in ordine al trattamento sanzionatorio, calibrato sui livelli minimi della forbice edittale e commisurato tenendo conto dell’assenza di qualsivoglia concreto elemento giustificativo dell’attenuazione della pena;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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