Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di COGNOME il 23/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha concluso insistendo pe l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di COGNOME, pur annullando il titolo cautelare in relazione ad alcuni d reati contestati (capi NUMERO_CARTA in relazione solo ad alcuni veicoli) ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata l misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, ritenut gravemente indiziato dei reati di corruzione propria, corruzione per l’esercizio dell funzione e di una serie di reati connessi di falso ideologico in atto pubblico e di acces abusivo all’interno di un sistema informatico.
COGNOME, nella qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la Motorizzazione civi di COGNOME, in concorso con altri, avrebbe ricevuto o comunque accettato la promessa di somme di denaro per asservire la propria funzione e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio relativi alla immatricolazione dei veicoli, alla classificazione categorie dei veicoli, alla emissione delle carte di circolazione, alla nazionalizzazione d veicoli.
In tale contesto avrebbe compiuto i connessi reati di falso e di accesso abusivo al sistema informatico.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria
Con riguardo ai fatti di cui ai capi 110- 111- 112- 113- -114- 115, relativi cambiamento della categoria dei veicoli da autocarro a autovettura in difetto di un previo collaudo, si assume che la materia sarebbe regolata dalla direttiva del Ministero dei Trasporti del 4.8.2005 e che, in sede di riesame, si era evidenziato come le indagini fossero incomplete per non essere state acquisite le carte di circolazione originali de mezzi per verificare in quale categoria fossero stati originariamente immatricolati gl autoveicoli in questione.
Quanto ai capi 116- 117- 118- 128- 129- 130 – 134- 135- 136, relativi alla nazionalizzazione di veicoli di provenienza estera senza la prova di collaudo, l’ordinanza sarebbe viziata per non avere il Tribunale considerato come gli autoveicoli in questione fossero già circolanti ed immatricolati con revisione in corso di validità e avessero certificato di omologazione comunitaria.
Nella specie troverebbero applicazione alcune circolari, note del Ministero, comunicazioni di servizio e il d.m. del 28.4.2008, che non sarebbero stati tenuti in considerazione.
Quanto ai capi 119- 120- 121- 131- 132- 133, relativi alla emissione di carta di circolazione per veicoli strutturalmente modificati senza procedere a collaudo, l’ordinanza sarebbe viziata per non aver considerato come nel caso di specie le modifiche non erano strutturali, ai sensi degli artt. 71- 72- 78 C.d.S.
Considerazioni simili sono compiute anche quanto ai capi 122- 123 124, relativi alla nazionalizzazione di alcuni veicoli di provenienza estera senza disporre visita e collaudo.
Anche in relazione al capo 159 l’ordinanza sarebbe viziata con particolare riguardo alla parte in cui si è ritenuto che la busta consegnata al ricorrente contenesse denaro; in tal senso si assume che anche gli altri casi in cui, secondo l’ipotesi accusatori COGNOME avrebbe ricevuto denaro, non sarebbero rivelatori della esistenza di un patto corruttivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Le censure dedotte sono sostanzialmente reiterative di quelle già proposte e rigettate dall’ordinanza del riesame con motivazione adeguata e completa.
Con motivazione congrua il Tribunale ha spiegato, in un contesto di dazioni di denaro emergente da videoriprese, come COGNOME: a) estraesse dalle carpette contenenti la documentazione relativa alle pratiche auto – di solito recanti il codice dell’agenzia d riferimento- anche urnbusta contenente denaro, che veniva occultata e poi ripresa a fine giornata, ovvero svuotata del suo contenuto; b) ricevesse sistematicamente denaro in alcuni casi per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio e, in altr l’asservimento della funzione; c) la ricezione del denaro fosse temporalmente coincidente con il disbrigo delle pratiche; d) per sbrigare alcune pratiche, facesse accesso al sistema informaticAimoi ‘ e inserisse fraudolentemente il codice agenzia “0000” provvedendo a effettuare le illecite modifiche necessarie per il buon fine della pratica.
In tale ambito di riferimento, sono state richiamate conversazioni altamente dimostrative del diffuso sistema corruttivo del quale COGNOME era parte costitutiva e sono stati poi descritti in cosa sarebbe consistito per i singoli gruppi di prati l’inquinamento della funzione da parte del pubblico ufficiale.
Al di là della verifica del merito amministrativo delle singole pratiche, che potrà essere compiuta nel corso del procedimento, nulla di specifico è stato dedotto né sulla esistenza del patto corruttivo e neppure sul complessivo ragionamento probatorio del Tribunale, con il quale il ricorrente obiettivamente non si confronta.
Nel caso di specie, l’assunto difensivo, se depurato dal tema delle sistematiche dazioni di denaro su cui si è detto, è sostanzialmente volto a dimostrare non che COGNOME non avesse fatto mercimonio della sua funzione, quanto, piuttosto, che egli non compisse atti contrari doveri d’ufficio, ma ciò, alla luce delle considerazioni esposte, può al più assumere rilievo ai fini della esatta qualificazione dei fatti corruttivi, all riconducibilità alla fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione piuttosto che quelle di corruzione, ma non anche con riguardo alla esistenza dei patti corruttivi.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiest Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.