Ricorso Inammissibile per Contraffazione: La Specificità dei Motivi è Fondamentale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale sulla procedura penale, evidenziando come la formulazione di un atto di impugnazione richieda precisione e specificità. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere perché la forma e la sostanza di un ricorso siano inscindibili per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di contraffazione, previsto dall’art. 473 del codice penale. Un individuo, ritenuto responsabile in primo grado, vedeva la sua condanna sostanzialmente confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli. Non accettando la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Marchio e Copyright
Il ricorrente basava la sua difesa su un punto specifico: a suo dire, i giudici di merito non avevano adeguatamente verificato se il marchio oggetto della contraffazione fosse coperto da copyright. Questa presunta omissione, secondo la tesi difensiva, avrebbe costituito una violazione di legge tale da invalidare la sentenza di condanna. L’argomento mirava a introdurre un elemento di valutazione ulteriore, legato alla tutela del diritto d’autore, come presupposto per la configurabilità del reato di contraffazione di marchio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione sollevata (il rapporto tra marchio e copyright), bensì in un vizio procedurale fondamentale. I giudici supremi hanno rilevato che le doglianze presentate erano del tutto prive di specificità. In altre parole, l’atto di ricorso non faceva altro che riproporre le medesime censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Deve, invece, individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice del grado precedente e argomentare in modo specifico perché la sua decisione sia errata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento della Corte d’Appello, che aveva già affrontato e superato le sue obiezioni. Si è limitato a ripresentare la stessa questione, dimostrando di non aver colto (o voluto cogliere) la ratio della decisione di secondo grado. Questa genericità e ripetitività dei motivi rende l’impugnazione inidonea a innescare un vero e proprio giudizio di legittimità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità è un requisito non negoziabile. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è necessario articolarle in modo tale da criticare puntualmente le fondamenta della sentenza che si contesta. Un ricorso che si limita a una riproposizione sterile di vecchie argomentazioni è destinato al fallimento. Per l’imputato, le conseguenze sono state non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze (motivi di lamentela) erano prive di specificità e si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Qual era l’argomento principale sollevato dal ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che vi fosse stata una violazione di legge, in quanto non era stato accertato se il marchio contraffatto fosse coperto da copyright.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37559 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 473 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato formulando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge nella parte in cui non sarebbe stato accertato se il marchio contraffatto fosse coperto da copyright;
che le doglianze sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profi di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all’inammissibil consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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