Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando un ricorso arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, le aspettative sono alte, ma le regole procedurali sono ferree. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di come un appello mal impostato possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese. Il caso riguarda un’impugnazione per reati di contraffazione e ricettazione, dove la difesa si è basata su argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per la violazione degli articoli 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile per la detenzione di migliaia di articoli contraffatti. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il motivo di ricorso e la strategia difensiva
La linea difensiva si concentrava su un punto specifico: la presunta ‘grossolanità’ della contraffazione. Secondo il ricorrente, i falsi erano così palesi da non poter ingannare nessuno, facendo venir meno uno degli elementi costitutivi del reato. Questa argomentazione, tuttavia, non era nuova. Era stata già ampiamente discussa e respinta dalla Corte d’Appello, che aveva sottolineato non solo la validità delle prove ma anche la piena sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione colpevole, desunta dalla detenzione di migliaia di articoli illeciti.
La decisione della Corte di Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati e inderogabili che limitano il perimetro del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni della Corte sono cristalline. In primo luogo, il ricorso è stato qualificato come una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già addotti in appello. La difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, senza sollevare questioni relative a vizi di legittimità, cioè a errori nell’applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. Non è compito della Cassazione rivalutare i fatti del processo, come stabilire se una contraffazione fosse o meno ‘grossolana’. Tale accertamento spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione delle prove si è scontrato con questo limite invalicabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia di inammissibilità ha avuto conseguenze immediate e concrete. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge specifici e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni fattuali già respinte. Insistere su questa strada non solo è inefficace, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi di fatto già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso, come la qualità di una contraffazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti (come stabilire se una contraffazione fosse palesemente falsa), ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Di conseguenza, la sua condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/06/1969
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli articoli 474 e 648 cod. pen, è fondato su motivi fattuali in ordine alla pretesa grossolanità della contraffazione, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 6, ove si richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità e si sottolinea l’indubitabile sussistenza anche dell’elemento soggettivo, a fronte di migliaia di articoli detenuti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
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