Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28281 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il 27/10/1992
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 473 e 474-ter cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo e alla ritenuta contraffazione del marchio, nonché con riguardo all’erronea applicazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. -è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); inoltre, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di Bari ha ampiamente motivato, anche richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, nel caso di specie un agente anticontraffazione, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 – 01); la circostanza secondo cui il marchio contraffatto sia stato registrato e concesso in licenza d’uso ad un terzo non è idonea ad escludere la sussistenza del dolo in capo al ricorrente, configurandosi semmai la commissione di una violazione del diritto di privativa anche da parte del dante causa; infine, non sussiste violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi della disposizione citata, di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De, Rv. 284130 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
gliejestensore
Il Presidente