Ricorso inammissibile: il caso di contrabbando davanti alla Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. La vicenda riguarda un’impugnazione contro una sentenza della Corte d’Appello per un reato di contrabbando di tabacchi, conclusasi con una condanna per il ricorrente non solo alla conferma della sua responsabilità, ma anche al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione processuale. Analizziamo i dettagli della decisione per comprendere meglio i meccanismi della giustizia penale.
I fatti del processo e il reato contestato
Il procedimento penale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di 35 chilogrammi di prodotto privo del sigillo del Monopolio di Stato. Inizialmente, gli era stata contestata anche la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, un’aggravante che testimonia la sua precedente storia criminale.
Il primo grado di giudizio si era svolto con rito abbreviato davanti al Giudice per le indagini preliminari, che aveva riconosciuto la colpevolezza dell’imputato.
Il percorso giudiziario: la riforma in Corte d’Appello
Successivamente, la sentenza di primo grado è stata oggetto di appello. La Corte d’Appello competente ha parzialmente riformato la decisione. Pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per il reato di contrabbando, i giudici di secondo grado hanno deciso di disapplicare l’aggravante della recidiva. Questa scelta, unita alla concessione delle attenuanti generiche, ha portato a una rideterminazione della pena in senso più favorevole all’imputato.
Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza d’appello.
Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era, in realtà, ‘compiutamente motivata’. La motivazione appariva solida e coerente sia per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità penale, sia per la quantificazione della pena.
La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui aveva concesso le attenuanti generiche e, al contempo, disapplicato la recidiva. Pertanto, il motivo del ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione, è stato giudicato privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, la sentenza d’appello non presentava alcuna lacuna o illogicità. La Corte territoriale aveva esercitato correttamente il suo potere discrezionale nel determinare la pena, bilanciando gli elementi a favore e contro l’imputato. Di fronte a una motivazione completa e logica, il ricorso si è rivelato un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione una decisione già ben ponderata.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e sulla base di motivi validi, per non incorrere in sanzioni che aggravano la posizione del condannato.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti richiesti dalla legge, ad esempio se lamenta un difetto di motivazione in una sentenza che è, invece, completa, logica e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Appello può modificare la pena rispetto al primo grado?
Sì, la Corte d’Appello può riformare la sentenza di primo grado, come avvenuto in questo caso, rideterminando la pena attraverso la concessione di attenuanti o la disapplicazione di aggravanti come la recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 13/05/1957
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37174/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 291e 296 d.P.R. n. 309 del 1990 (35 chili di tle, privo di sigillo del Monopolio di Stato), con la rec reiterata specifica infra-quinquennale;
Rilevato che l’imputato ha lamentato il difetto di motivazione di una sentenza di applicazion concordata della pena, laddove è stato condannato in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari in abbreviato, sentenza riformata dalla Corte di appello di Bari che ha disapplicato la recidi e ha rideterminato la pena;
Rilevato che la sentenza risulta compiutamente motivata sia in ordine all’accertamento di responsabilità sia con riferimento alla pena, applicate le generiche e disapplicata la recidiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore