Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Fatture Fittizie
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La vicenda riguarda un imprenditore condannato per aver utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello, sebbene con una parziale riforma della pena. L’accusa era quella di aver inserito nella propria contabilità e nelle dichiarazioni fiscali delle fatture emesse da una società risultata essere, all’esito delle indagini e delle testimonianze, priva di una reale struttura aziendale e operativa. In sostanza, una società “cartiera” creata al solo scopo di emettere documenti fiscali falsi.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito. In particolare, lamentava che fosse stata erroneamente affermata la natura fittizia delle fatture, sostenendo implicitamente di aver trattato con un’impresa che riteneva realmente operativa.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità
L’imprenditore basava il suo ricorso su due motivi principali, lamentando sia la violazione di legge che un vizio di motivazione. Entrambi i motivi, tuttavia, si concentravano sulla stessa questione: la presunta erronea valutazione da parte della Corte d’Appello circa la natura fittizia delle fatture. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e le testimonianze per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Questo approccio ha portato la Suprema Corte a dichiarare il ricorso inammissibile. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può rivalutare i fatti o le prove, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Decisione della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e generico. L’imprenditore si era limitato a contrapporre la propria versione dei fatti a quella accertata nei gradi di merito, senza però allegare elementi concreti che dimostrassero un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Non è stato fornito alcun elemento per sostenere che egli avesse agito in buona fede, ritenendo di interloquire con un’impresa realmente esistente e operativa.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: non è consentito, in sede di legittimità, presentare censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Il ricorrente non ha evidenziato errori giuridici, ma ha semplicemente espresso il proprio dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, basata su prove testimoniali non contestate. Richiedere una diversa valutazione delle prove è un’attività preclusa al giudice di legittimità. Di conseguenza, in assenza di vizi procedurali o di violazioni di legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa. La decisione sottolinea quindi le gravi conseguenze, anche economiche, di un ricorso presentato in modo improprio, che si limita a contestare l’insindacabile valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, non contesta errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza precedente, ma si limita a chiedere un riesame dei fatti e delle prove, cosa che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente non poteva contestare la natura fittizia delle fatture in Cassazione?
Perché la natura fittizia delle fatture era stata accertata dai giudici di primo e secondo grado sulla base di prove testimoniali. Contestare tale accertamento significa chiedere una nuova valutazione dei fatti (giudizio di merito), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38542 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BERNA( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 settembre 2023 la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente la precedente sentenza del 20 maggio 2022 con cui il Tribunale di Campobasso aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 di reclusione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato contestato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito congiuntamente sintetizzati;
che con essi il ricorrente lamentava sia in relazione alla violazione di legge che di motivazione la affermazione concernente la natura fittizia delle fatture da lui riportate nelle dichiarazioni dei redditi presentate.
Considerato che il ricorso è inammissibile atteso che con esso il ricorrente si è limitato a contestare le valutazioni operate in sede di merito da parte dell Corte territoriale molisana nulla avendo questi allegato al fine di evidenziare la circostanza che, nel trattare con RAGIONE_SOCIALE, egli avesse ritenuto di interloquire con un’impresa effettivamente operativa e non con una impresa priva di qualsivoglia struttura aziendale come invece risultato in esito alle non contestate allegazioni testimoniali valorizzate dai Giudici del fatto;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il C nsigliTten e GLYPH sore i
il Presidente