Ricorso Inammissibile: Quando la Conoscenza dell’Italiano Rende Inutile la Traduzione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando vengono sollevate questioni procedurali come la mancata traduzione degli atti. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile può derivare non solo dalla genericità dei motivi, ma anche dalla palese infondatezza delle eccezioni, come quella sulla lingua quando è provato che l’imputato la comprende perfettamente. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue doglianze si basavano su due punti principali:
1. Una presunta violazione di legge derivante dalla mancata traduzione di un’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti.
2. Un vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo al diniego della continuazione con altre condanne precedentemente riportate.
L’imputato sosteneva, in sintesi, che la mancata traduzione dell’atto avesse leso il suo diritto di difesa e che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il perché non fosse possibile applicare l’istituto del reato continuato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché ritenuto aspecifico e reiterativo. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un giudizio preliminare sulla loro validità formale e sostanziale. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Aspecificità e Conoscenza della Lingua
La Corte ha fondato la sua decisione su una duplice argomentazione. In primo luogo, ha definito il ricorso come “aspecifico e reiterativo”, evidenziando come l’appellante non si fosse confrontato in modo critico con le solide motivazioni già espresse dalla Corte d’Appello.
Sul punto cruciale della mancata traduzione, i giudici hanno richiamato quanto già accertato nel merito: l’imputato possedeva una conoscenza della lingua italiana non solo formale (risultando residente in Italia da molti anni), ma anche “sostanziale”. Questa conoscenza era stata dimostrata da elementi di fatto concreti, come le conversazioni tenute in italiano con agenti di polizia e le minacce proferite nella stessa lingua verso un’altra persona. Di fronte a tali prove, la doglianza sulla mancata traduzione perdeva ogni fondamento, trasformandosi in un pretesto formale.
Il Rigetto della Richiesta di Continuazione
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla continuazione tra reati, è stato giudicato infondato. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, il quale aveva escluso la possibilità di applicare l’istituto per “assenza dei presupposti di legge”. Il ricorso, anche su questo punto, non ha saputo addurre argomenti validi per contestare tale conclusione, limitandosi a una generica riproposizione della richiesta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il diritto di difesa, incluso quello all’assistenza linguistica, non può essere strumentalizzato per fini dilatori o per contestare in modo pretestuoso le decisioni giudiziarie. La valutazione sulla conoscenza della lingua da parte dell’imputato non deve basarsi su elementi meramente formali (come la cittadinanza), ma su prove concrete della sua capacità di comprendere e comunicare. Inoltre, la pronuncia sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici e pertinenti, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato aspecifico e reiterativo, ovvero non presentava motivi nuovi e specifici capaci di confutare efficacemente le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
La mancata traduzione di un atto giudiziario è sempre motivo di ricorso?
No. Secondo questa ordinanza, la mancata traduzione non costituisce un valido motivo di ricorso quando è provato che l’imputato ha una conoscenza sostanziale della lingua italiana, tale da comprendere gli atti che lo riguardano.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4763 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4763 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CELA] NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
97/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per la mancata traduzione dell’ordinanza cautelare genetica, sia vizio di motivazione sulla chiesta continuazione con altre sentenze.
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e reiterativo.
Il giudice del gravame con motivazione completa (pag. 2-3) con la quale il ricorrente non si misura in alcun modo, ha dato conto a) degli elementi di fatto dai quali era emersa la conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana non solo in termini formali (vive ne territorio italiano dal 2006), ma soprattutto sostanziali (avere conversato in italiano co sovrintendente della polizia di Stato e con l’agente della polizia penitenziaria, prima dei vid collegamenti, e avere minacciato con la nostra lingua un’altra persona); che la continuazione con le sentenze emesse in relazione ad altre fattispecie di reato non era consentita per assenza dei presupposti di legge (pag.4).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle amyflende.
Così deciso il 19/12/2025