Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46529 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza c cui la Corte di appello di Napoli il 13 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con la il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 19 novembre 2021 ha riconosciuto l’imputata responsabile reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 1, lett. G, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pe ceduto al coniuge, nel corso di un colloquio nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale sostanza stupefacente, fatto commesso il 27 maggio 2021, in conseguenza condannandola alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridetermina sanzione, riducendola; con conferma nel resto.
La ricorrente NOME lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, 132, 133, 69, comma 4, 62 -bis cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione i ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata all’imputata, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, d legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinun a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto string legittimità dell’iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.
L’art. 610, comma 5 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibi del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cort Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.