Il Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rientra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio in Corte di Cassazione, specialmente quando si tratta di reati legati agli stupefacenti. Il caso analizzato dalla Suprema Corte si conclude con una declaratoria di ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, accusato di aver ceduto una dose di sostanza stupefacente, nello specifico marijuana. La condanna si basava su prove concrete: gli operatori di polizia avevano assistito direttamente alla cessione e la circostanza era stata confermata anche dall’acquirente. Inoltre, era stato accertato che la dose proveniva da una scorta più grande che l’imputato aveva precedentemente nascosto all’interno di un parco.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un presunto “vizio di motivazione” in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il motivo principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile è legato alla natura stessa delle doglianze sollevate dalla difesa. L’imputato, infatti, non ha contestato un errore nell’applicazione di una norma di legge o un vizio logico palese nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo non è quello di stabilire se l’imputato “ha commesso o meno il fatto”, ma di verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno seguito correttamente le regole procedurali e giuridiche per arrivare a quella conclusione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso fosse generico e non contenesse una necessaria “analisi critica” delle argomentazioni della sentenza impugnata. La difesa si è limitata a riproporre una propria versione dei fatti, senza però demolire la coerenza logica della motivazione della Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione della Corte territoriale non era “manifestamente illogica”. Anzi, si fondava su elementi chiari e convergenti: la testimonianza diretta degli agenti e la conferma dell’acquirente. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione questi elementi in sede di Cassazione è destinato a fallire.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso inammissibile. Non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel presentare un’impugnazione con tali caratteristiche, ha proceduto alla condanna.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione si conclude con due statuizioni precise a carico del ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi logici evidenti e decisivi della motivazione. Tenta re di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore istanza di merito è una strategia processuale non solo perdente, ma anche economicamente onerosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, aspetti che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione. Inoltre, mancava di un’analisi critica specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Su quali prove si basava la condanna originale?
La condanna si fondava su elementi probatori solidi: gli agenti di polizia avevano visto direttamente l’imputato cedere la sostanza stupefacente, la cessione era stata confermata dall’acquirente e la dose proveniva da una scorta precedentemente nascosta dall’imputato stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME TINTO CUI NUMERO_DOCUMENTO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttiv del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito ribadito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – che l’imputato fu visto cedere la dose di sostanza stupefacente direttamente dagli operanti, circostanza del resto confermata dall’acquirente, e c:onsiderando che detta dose era proveniente dalla scorta in precedenza collocata all’interno del parco, che si è accertato essere sostanza stupefacente del tipo marijuana;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.