Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto di riflessione cruciale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Non accettando la sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali. Con il primo, contestava la sua affermazione di responsabilità penale. Con il secondo e il terzo motivo, lamentava l’eccessività della pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) e la mancata disapplicazione della recidiva, una circostanza che aggrava la pena per chi ha già commesso altri reati.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta formulazione dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non soddisfacessero i requisiti minimi per poter essere esaminate.
Le motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è chiara e si articola sull’analisi di ciascun motivo di ricorso.
Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità penale, i giudici hanno definito le doglianze come ‘generiche’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la presenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello psicologico, con un apparato logico e puntuale che il ricorso non aveva scalfito.
Anche i motivi relativi alla pena e alla recidiva sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello sul punto era ‘congrua e priva di fratture logiche’, rendendo le critiche del ricorrente del tutto inefficaci.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea un insegnamento procedurale di grande importanza: un ricorso, specialmente in sede di legittimità, non può essere una semplice ripetizione di lamentele già espresse. Deve, invece, consistere in una critica mirata, specifica e tecnica, capace di individuare e contestare le presunte falle logiche o giuridiche presenti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, l’atto è destinato a essere dichiarato inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a una revisione del caso.
Quando un ricorso per Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure sollevate sono generiche, si limitano a riproporre argomenti già esaminati nei gradi precedenti e non si confrontano in modo specifico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘censure generiche’ in un ricorso?
Per ‘censure generiche’ si intendono quelle critiche che non individuano uno specifico errore logico o giuridico nella decisione contestata, ma si risolvono in mere enunciazioni o ripetizioni di argomenti già respinti, senza un reale dialogo critico con la motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46630 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46630 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO23 Buicari
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Ritenuto, quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio nonché la mancata disapplicazione della recidiva, che essi sono parimenti manifestamente infondati perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pagg. 11-13);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/10/2023