Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro su una delle casistiche più frequenti nel processo penale: il ricorso inammissibile. Quando un appello alla Suprema Corte di Cassazione non supera il vaglio preliminare, le conseguenze per il ricorrente sono immediate e definitive. Analizziamo una recente decisione che ribadisce i principi fondamentali che regolano l’accesso al terzo grado di giudizio, soprattutto quando si contestano valutazioni di merito già effettuate dai giudici precedenti.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro delle sue doglianze risiedeva nel mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti avevano errato nel non concedere tale beneficio, e per questo motivo chiedeva un nuovo esame della questione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta sull’attenuante, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non possedevano i requisiti necessari per essere discussi in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno evidenziato che i “profili di censura” sollevati riguardo all’attenuante erano già stati “adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”.
In altre parole, la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente per il suo diniego. Il ricorso, pertanto, si limitava a riproporre le stesse “doglianze difensive” senza evidenziare un vero e proprio vizio di legge o un’incongruenza logica manifesta nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le prove; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Se la motivazione della corte di merito è solida, come in questo caso, il giudizio diventa non censurabile in Cassazione. L’esito, previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile che il ricorso individui vizi specifici della sentenza impugnata, quali un’errata interpretazione della legge o un’illogicità manifesta e decisiva nel ragionamento del giudice. Proporre un ricorso che si limita a criticare una valutazione di merito già ben argomentata si traduce quasi certamente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con un aggravio di spese per l’imputato e la conferma definitiva della sentenza di condanna.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate, relative al mancato riconoscimento di un’attenuante, erano già state esaminate e respinte in modo giuridicamente corretto e logico dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la richiesta dell’attenuante nel merito?
No, la Corte non ha riesaminato la questione nel merito. Ha ritenuto il giudizio dei giudici precedenti non criticabile in quella sede, in quanto basato su argomenti corretti, puntuali e privi di manifeste incongruenze logiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMAil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché profili di censura, inerenti al dene riconoscimento dell’attenuante di cui all’art 62 n. 4 cp, già adeguatamente vagliati e disat dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.