Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32974 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del 2 marzo 2024, con cui il giudice monocratico del Tribunale della stessa città, dopo aver convalida l’arresto, disponeva la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confr NOME, per il reato di furto aggravato ex art. 625, n.7, cod.pen. .
Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza A si apprende che il COGNOME, in data 23 marzo 2024,era stato arrestato in quasi flagranza di reato, immediatamente dopo aver rubato la bicicletta elettrica di COGNOME, la quale l’aveva lasciata in sosta all’este locale da lei gestito, denominato “Demavino”, sito sul INDIRIZZO. denunciante aveva visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nel su locale, ed aveva verificato che, poco prima della scoperta del furto, un soggetto si impossessato della bicicletta, allontanandosi in sella alla stessa. Il video immediatame visionato dalla polizia giudiziaria permetteva di individuare il responsabile del furto in M NOME, noto agli operanti anche perché gravato da numerosi precedenti specifici. Il sogget veniva immediatamente rintracciato e trovato ancora in possesso della bicicletta appena rubata, che veniva subito riconsegnata alla persona offesa dopo il riconoscimento.
L’arresto veniva convalidato dal giudice, il quale disponeva altresì la misura dell’obbli presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo integrati sia il requisito della gravità i per la condotta qualificata come furto aggravato dalla esposizione della cosa, per necessità consuetudine, alla pubblica fede, sia le esigenze cautelari, ricavate dai plurimi preceden polizia per reati contro il patrimonio, posti in essere dall’arrestato anche per far fro necessità di reperire mezzi di sostentamento, essendo disoccupato e privo di fonti di reddito Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza, motivando sulla infondatezza delle censure proposte in ordine alla ravvisabilità dell’aggravante contestata ed alle esigenze cautelari
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME contiene un solo motiv di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quan disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circos aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen.
Lamenta il ricorrente carenza di motivazione della decisione impugnata, che si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza dell’aggravante, senza tener conto delle circostanze di fa che hanno caratterizzato la sottrazione della bicicletta; in particolare, è emerso che la per offesa era il gestore del locale all’esterno del quale era stata lasciata in sosta la bic dovendosi perciò ritenere, verosimilmente che costui, raggiungendo il luogo di lavoro, no l’avesse lasciata in parcheggio temporaneamente, bensì in maniera prolungata, ragionevolmente per tutta la durata di apertura del locale stesso, trattandosi di mezzo di esclusiva proprietà persona offesa e non preso a noleggio.
Tanto premesso, eccepisce che il Tribunale si sarebbe discostato dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestata aggravante non sarebbe ravvisabile nell’ipotesi in c la bicicletta sia lasciata incustodita, sulla pubblica via, per una sosta non temporanea.
Alla stregua di tale indirizzo, non potrebbe ritenersi esposta alla pubblica fede la bic lasciata sulla pubblica via dal gestore di un locale durante l’orario di lavoro, e non assi con alcuno strumento antifurto, essendo destinata in sosta per un tempo non certamente breve, da non potersi definire momentaneo.
Inoltre, censura il provvedimento, per erronea inversione dell’onere della prova, nella pa in cui il giudice ha affermato che “non si vede come dal fatto-peraltro non provato-che la so fosse breve o prolungata, possa farsi discendere il venir meno della circostanza aggravante d cui all’articolo 625 n.7 cod. pen”.
3.11 Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le qual chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del ricorrente, in data 7 giugno 2024, ha depositato memoria, con cui richiamato precedenti giurisprudenziali in materia ed ha concluso per l’accoglimento del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, essendo contestata dal ricorrente s la ravvisabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede della bicicletta sottra COGNOME e rinvenuta dalla P.G., immediatamente dopo, nella disponibilità del medesimo.
1.1 Deve, anzitutto, ricordarsi che il COGNOME è stato tratto in arresto in quasi flagran a seguito della convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P ricorre pertanto uno dei casi indicati dall’art. 391, comma 5, cod. proc. pen., per i q consentita l’applicazione della suddetta misura cautelare, anche al di fuori dei limiti d previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280 cod. proc. pen..
L’articolo 391, comma 5, cpp, infatti, dispone che, se ricorrono le condizioni di applicab previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274 cod. pen., il giudice, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’arti comma 2, può disporre l’applicazione di una misura coercitiva, anche al di fuori dei limiti di previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280» cod. proc. pen. (art. 391, comma 5, proc. pen.).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.137 , ha dichiarato non fondate le questioni legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. – dell’art. 391, comm proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei de indicati nell’art. 381, comma 2, cod. proc. pen., l’applicazione della misura cautelare perso è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c
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cod. proc. pen., nonché dell’art. 280, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel preved i requisiti di applicazione delle misure coercitive, fa salvo il disposto dell’art. 391 cod. p
Il Giudice delle leggi ha affermato che “mediante le norme censurate il legislatore ritenuto, non impropriamente, che possa essere esclusa la liberazione dell’arrestato o specifiche esigenze cautelari impongano il mantenimento della restrizione della libertà personal senza che, a tale esito, possano essere di impedimento soglie edittali più basse rispetto a que ordinarie, laddove i relativi delitti, come quelli tassativamente elencati dall’art. 381, co cod. proc. pen., siano dal legislatore apprezzati come di particolare allarme sociale”. Né suss disparità di trattamento rispetto ai soggetti accusati di uno dei delitti di cui all’art. 38 1, cod. proc. pen., poiché le fattispecie poste a raffronto sono inconferenti e inidonee a es commisurate rispetto a quella sub iudice”.
1.2 Nel caso di specie ( connotato da convalida dell’arresto in flagranza per il reato di e conseguente adozione della misura dell’obbligo di presentazione), la sussistenza o meno della contestata circostanza aggravante, concernente l’esposizione alla pubblica fede della biciclet rubata, è del tutto priva di conseguenze sull’an o sul quomodo della cautela, e sulla legittimità della disposta misura.
Infatti, in relazione al reato di furto, per il quale l’art.381, comma 2 lett. g) c.p.p. l’arresto facoltativo in flagranza, occorre osservare che, in ordine all’an della misura, comunque il disposto dell’art. 391, comma 5, cit. che consente l’applicazione di una misu coercitiva, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lett 280 cod. proc. pen; né la circostanza di cui all’art. M h. 7 cit. ha incidenza sulla durata della misura non custodiale, atteso che il termine di fase, a cui occorre fare riferimento, è, i caso, quello minimo previsto dall’articolo 303, comma 1, lett. a), n. 1 cod. proc. raddoppiato ai sensi dell’art.308, co.1, cod. proc. pen. .
1.3 Pertanto, deve essere applicato il principio di diritto sancito da questa Corte, sec cui “è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvediment de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautela ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o men di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quonnodo” d cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirill 279508 – 01; sull’interesse a impugnare i provvedimenti de libertate, cfr. pure Sez. 5, n. 7 del 27/10/2021 – dep. 2022, Cordua, Rv. 282898 – 02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Cort sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 giugno 2024
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Il consigliere estensore