Ricorso inammissibile per calunnia: l’importanza della specificità dei motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, la Suprema Corte ha sanzionato la genericità di un appello presentato contro una condanna per il reato di calunnia, confermando la decisione dei giudici di merito e condannando l’imputato al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende.
I fatti del processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di calunnia emessa dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver accusato falsamente un’altra persona di essere coinvolta in una rapina. Secondo i giudici di merito, l’accusatore aveva fornito indicazioni così precise da permettere una facile e sicura individuazione del soggetto innocente, integrando così tutti gli elementi costitutivi del reato.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. Tuttavia, è proprio sulla natura di questo motivo che si è concentrata l’attenzione della Suprema Corte.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della ‘genericità assoluta’ del motivo presentato. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non fosse riuscito a criticare in modo efficace e puntuale la motivazione della sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima, infatti, aveva spiegato in modo congruo e logico le ragioni per cui riteneva sussistente il reato di calunnia, basandosi sulle risultanze istruttorie che dimostravano come le indicazioni fornite dall’imputato fossero precise e finalizzate a incolpare una persona innocente.
La difesa del ricorrente si è limitata a contestare genericamente la decisione, senza però confrontarsi specificamente con l’articolato percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. Questa mancanza di specificità ha reso l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata, ma è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse del tutto carente sotto questo profilo. La sentenza della Corte d’Appello era, secondo la Cassazione, ‘congruamente motivata’ e basata su una ‘valutazione coerente’ delle prove. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di essere accolto. La conseguenza inevitabile, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto critico con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di evitare impugnazioni pretestuose o formulate in modo approssimativo, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario e si traducono in un danno economico per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo unico presentato era affetto da ‘genericità assoluta’ e non contestava in modo specifico la motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di calunnia, per aver accusato un’altra persona, che sapeva innocente, di essere coinvolta in una rapina, fornendo indicazioni precise per la sua identificazione.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia in ragione delle precise indicazioni fornite per l’agevole l’individuazione e l’identificazione del soggetto esposto all’accusa di essere coinvolto in una rapina, sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
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Il Pres1ènte
Così deciso il giorno il 7 novembre 2025