Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna per i reati di calunnia e falsa testimonianza. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per capire le ragioni dietro la severa pronuncia dei giudici.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
La vicenda trae origine da una controversia economica. Un soggetto, per evitare di onorare un assegno privo di fondi, aveva sporto querela cinque anni prima, accusando falsamente il creditore di essersi appropriato indebitamente della somma di tremila euro. Non contento, durante un’udienza del 21 gennaio 2010, aveva ribadito le stesse false accuse in qualità di testimone, commettendo così i reati di calunnia e falsa testimonianza.
La Corte d’Appello aveva già accertato la falsità di tali dichiarazioni, ritenendole strumentali e finalizzate unicamente a eludere un’obbligazione civile e a reiterare le accuse infondate. La condanna per entrambi i reati era quindi basata su una ricostruzione chiara e motivata dei fatti.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione del ricorso inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su cinque motivi. I primi quattro contestavano la valutazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte li ha liquidati rapidamente, definendoli come una mera riproduzione delle stesse questioni già affrontate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito ampie motivazioni sulla falsità delle affermazioni rese in udienza e sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati.
Il quinto motivo, invece, riguardava la recidiva, contestata al fine di ottenere la prescrizione dei reati. Anche questo punto è stato giudicato inammissibile, poiché la questione non era stata sollevata adeguatamente nelle sedi di merito, ma solo accennata nelle conclusioni finali del processo d’appello.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui il ricorso di legittimità non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. I motivi di ricorso devono sollevare questioni di diritto nuove o criticare specifici errori logico-giuridici nella sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
Nel caso specifico, i primi quattro motivi non introducevano alcun elemento di novità, ma si limitavano a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, un’attività preclusa in sede di legittimità. Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha sottolineato che le questioni procedurali devono essere sollevate tempestivamente e nelle forme corrette; la sua tardiva e informale presentazione l’ha resa inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha reso definitiva la condanna per calunnia e falsa testimonianza. Oltre a ciò, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare per denunciare vizi di legittimità della sentenza e non per tentare, senza nuovi argomenti, di ottenere una revisione del giudizio di fatto. La strumentalizzazione della giustizia attraverso false accuse si conferma una condotta grave, severamente punita dall’ordinamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i primi quattro motivi erano una semplice riproposizione di questioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mentre il quinto motivo sulla recidiva è stato giudicato indeducibile perché non sollevato adeguatamente nel precedente grado di giudizio.
Quali reati sono stati contestati all’imputato?
All’imputato sono stati contestati i reati di calunnia e falsa testimonianza, commessi durante un’udienza testimoniale in cui aveva falsamente accusato un’altra persona di appropriazione indebita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i primi quattro motivi che censurano complessivamente la ritenuta responsabilità in ordine ai reati di calunnia e falsa testimonianza commessi in occasione dell’udienza del 21 gennaio 2010, sono riproduttivi di identiche questioni correttament affrontate e confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni che davano conto della falsità delle asserzioni rese in udienza in cui la persona offesa era stata accusata essersi appropriata della somma di euro tremila, a fronte dell’accertata dichiarazione (seguit alla querela di cinque anni prima) strumentalmente falsa finalizzata a reiterare le accus inizialmente finalizzate ad impedire l’incasso del titolo poiché privo di provvista, evenienza deponeva per la sussistenza del necessario elemento soggettivo di entrambi i reati;
rilevato che indeducibile risulta il quinto motivo con cui si censura la recidiva, questione no prospettata nella competente sede di merito in cui, al fine di corroborare l’interven prescrizione dei reati, nelle sole conclusioni in udienza, ne era stata ribadita l’irrilevanza del calcolo del termine massimo di prescrizione in ragione della sua ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche riconosciute, questione su cui la Corte di appello ha forni giuridicamente corretta risposta sull’assunto della rilevanza della contestata recidiva in quan sussistente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.