Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Banconote False
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso basato su motivi generici e ripetitivi è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per il delitto di detenzione di banconote false, dove la difesa non è riuscita a scalfire la solidità delle decisioni dei giudici di merito. L’esito sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e argomentate per evitare un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: La Condanna per Possesso di Denaro Falso
L’imputato era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, per il reato previsto dall’articolo 455 del codice penale. L’accusa era quella di essere stato trovato in possesso di banconote contraffatte. Un elemento chiave che ha portato alla condanna è stato il modo in cui il denaro era custodito: le banconote false erano state occultate nei pantaloni, mentre quelle autentiche si trovavano regolarmente nel portafoglio. Questa circostanza è stata interpretata dai giudici come un chiaro indizio della sussistenza del dolo specifico, ovvero dell’intenzione di mettere in circolazione il denaro falso.
I Motivi del Ricorso e la Regola del ricorso inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali, entrambi focalizzati su una presunta manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
1. Primo Motivo: Contestava la sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la motivazione dei giudici d’appello fosse illogica. La Cassazione ha però rigettato questo motivo, qualificandolo come una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e respinti in appello. Secondo la Corte, un ricorso deve svolgere una funzione di critica argomentata e non limitarsi a riproporre le stesse difese, pena la sua apparenza e non specificità.
2. Secondo Motivo: Lamentava un’analoga illogicità della motivazione a base della dichiarazione di responsabilità. Anche questo motivo è stato giudicato generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi specifici della sentenza impugnata che si intendeva criticare. Mancava, in sostanza, dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e priva di vizi, chiarendo perché la condotta dell’imputato (nascondere le banconote false) dimostrasse l’intenzione di utilizzarle. Inoltre, la sentenza d’appello si fondava sulla decisione di primo grado, creando una ‘doppia conforme’ che rafforzava la condanna.
Di fronte a una motivazione logicamente corretta e a un impianto accusatorio solido, il ricorrente non ha saputo formulare critiche specifiche che consentissero alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato. L’appello è apparso quindi come un tentativo di riesaminare il merito dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici, argomentando in modo puntuale e specifico, per evitare che l’impugnazione venga respinta prima ancora di essere esaminata nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Come è stato provato il ‘dolo specifico’ dell’imputato, cioè l’intenzione di usare le banconote false?
L’intenzione di mettere in circolazione il denaro falso è stata dedotta dalla modalità di occultamento: le banconote contraffatte erano nascoste nei pantaloni, tenute separate da quelle autentiche che si trovavano nel portafoglio. Questo comportamento è stato ritenuto un chiaro indicatore della volontà di utilizzarle.
Cosa significa che la sentenza d’appello era una ‘doppia conforme’?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello erano giunti alla stessa conclusione, emettendo due sentenze conformi nel giudizio di colpevolezza. Questo ha rafforzato la decisione, rendendo ancora più difficile per il ricorrente dimostrare la presenza di vizi nella motivazione senza argomenti specifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24962 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’ art. 455 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ai fini della configurabilità del reato contestato, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che le banconote false, diversamente da quelle autentiche custodite nel portafoglio, erano occultate nel pantalone.
Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che rinvia peraltro alle motivazioni della sentenza di primo grado esaustiva sul punto (ipotesi di doppia conforme) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il cOns.Laliere estnsore COGNOME
Il Presidente