Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRECATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell di Milano che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorre è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documental patrimoniale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia il vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi proba posti a sostegno della dichiarazione di responsabilità, non è consentito legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrappor propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei preced gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorreg ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altr U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che la Corte d’appello, con motivazione stringata, ma sufficien completa e esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convinci facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazi responsabilità e della sussistenza del reato;
che il giudice dell’appello non è tenuto a confutare specificamente tutt argomentazioni contenute nei motivi di gravame, essendo sufficiente, come riscontrabile nel caso in esame, che esponga in modo completo, chiaro e n manifestamente illogico, le ragioni del proprio convincimento a seguito un’approfondita disamina logico-giuridica di tutti gli elementi di ril importanza sottoposti al suo esame (Sez. 4, n. 9294 del 25/01/1990, Bot Rv. 184721 – 01) e che in ogni caso il ricorrente si è limitato a lame l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolat il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indica specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consent l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle qua sollecita il sindacato di legittimità Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. Mirra, Rv. 258962 – 01);
che, pertanto, il ricorso in parte qua non è autosufficiente e, quindi, inammissibile posto che non contiene la precisa prospettazione delle ragioni diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica;
rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con ricorrente denunzia l’insufficienza della motivazione in ordine, rispettivam alla qualificazione del fatto di reato e alla rilevanza del suo contributo c alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, infine, alla sus
dell’elemento soggettivo, sono manifestamente infondati in quanto si basan sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la cost giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, tutti i quattro motivi di ricorso, si risolvono nella ped reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Co merito con motivazione completa e priva di aporie argomentative, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza ogg di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);
che essi, peraltro, sono manifestamente infondati ove si consideri che vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute n provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cor di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a risco l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 d 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Co sigliere estensore · Il Presidente T T A