Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i fatti di bancarotta fraudolenta e impropria a lui ascritti;
premesso che:
non può procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta dalla difesa, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1′ stesso codice);
non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato il giorno 20 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’Jclienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01), non essendovi alcun atto del procuratore generale presso questa Corte cui replicare, il che esime dall’immorare per osservare che con essa la difesa si è limitata a ribadire la fondatezza dei motivi di ricorso;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è del tutto generico e prospetta un’alternativa ricostruzione del fatto (segnatamente in ordine alla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente), senza addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
il secondo e il terzo motivo, lungi dal prospettare compiute censure di legittimità all’iter argomentativo della sentenza impugnata, sono versati in fatto poiché volti a prospettare un diverso apprezzamento della prova, il che esime dal dilungarsi oltre in ordine ad essi;
il quarto motivo è manifestamente infondato poiché per costante la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non determina la revoca della costituzione di essa (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2918, COGNOME, Rv. 273338 – 01);
il quinto motivo è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la Corte di merito ha esposto in maniera congrua la ragione pe – cui, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha confermato il trattamento sanzionatorio (richiamando, segnatamente lo specifico ruolo svolto dall’imputato in danno di società in concordato), così argomentando in maniera congrua anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.