Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale di Monza, ha confermato la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, commesso nella qualità, prima, di componente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE e poi di liquidatore e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ridimensionando il trattamento sanzioNOMEti° precedentemente inflitto dal giudice di prime cure, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante contestata.
Rilevato che il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – in relazione ai :’atti originariamente contestati al capo b) dell’imputazione, con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine alle deposizioni testimoniali e alle risultanze documentali, nonché inosservanza della legge penale, mentre, in relazione ai fatti di cui al capo a) dell’imputazione, con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine alle deposizioni testimoniali e alle risultanze documentali già richiamate nei motivi d’appello, nonché inosservanza della legge penale – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi, avendo ad oggetto questioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate con entrambi i motivi e ribadite con la memoria depositata dalla difesa non sono consentite in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 18 della sentenza d’appello). Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato in particolare, quanto all’affitto del ramo d’azienda, che oggetti di contestazione non è il negozio in sé, quanto il fatto che non sia mai stato riscosso il relativo canone. Rilevato altresì, quanto al ruolo svolto dall’imputato nella gestione della fallita, come la Corte ha richiamato a sostegno delle proprie logiche
conclusioni, dichiarazioni testimoniali di alcuni dei dipendenti e di uno dei coimputati, argomentazione con la quale il ricorso non si è confrontato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.