Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Bancarotta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, non può essere una semplice riproposizione di argomentazioni già respinte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da due imprenditori, confermando la loro condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello in Cassazione
Due soci e amministratori di una società di persone venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d’Appello, pur concedendo a uno degli imputati le attenuanti generiche, aveva confermato l’impianto accusatorio, ritenendoli responsabili di operazioni distrattive ai danni dei creditori. In particolare, la condanna si fondava sull’accertamento di una artificiosa appostazione contabile finalizzata a mascherare una distrazione di fondi sotto la voce “restituzione finanziamento soci”.
Ritenendo ingiusta la sentenza, i due imprenditori decidevano di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
Il primo motivo di ricorso mirava a una riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta preferenziale, un’ipotesi di reato meno grave e, nel caso di specie, probabilmente già prescritta. I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello non avesse accolto questa tesi.
Il secondo motivo, invece, si concentrava sulla posizione di uno degli imputati, contestando il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla sua effettiva partecipazione consapevole e decisiva alle operazioni illecite.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come viziati da un difetto di fondo: la loro genericità. I ricorrenti, infatti, non si erano confrontati criticamente con le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, ma si erano limitati a reiterare le stesse lamentele già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo la propria funzione e i limiti del suo sindacato. La Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa, e più favorevole, lettura delle prove.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, i Giudici hanno spiegato che la sentenza della Corte d’Appello era pienamente motivata e argomentata. La ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove (come l’artificiosa operazione contabile) e l’attribuzione di responsabilità erano state esposte in modo congruo e logico. La Corte di merito aveva ampiamente illustrato il ruolo decisivo e consapevole di entrambi gli amministratori nelle operazioni distrattive. Di fronte a una motivazione così strutturata, i ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare specifiche contraddizioni o illogicità, cosa che non hanno fatto, rendendo il loro ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure precise e puntuali contro la decisione impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione dei giudici di merito; è necessario dimostrare che quella conclusione è stata raggiunta attraverso un percorso argomentativo viziato. La genericità e la mera ripetizione di argomenti già respinti conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e manifestamente infondati. Essi si limitavano a ripetere doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando non individua un vizio specifico nel ragionamento del giudice della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio, senza attaccare la logicità della motivazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove e ricostruire diversamente i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VILLASANTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VILLASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte.d’appell di Milano che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado con la concessione a COGNOME NOME delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha cor fermato l’affermazione responsabilità di entrambi in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con le aggrava di cui all’art. 219 comma 1 e comma 2 n. 1 L.F.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano una mancata riqualificazione d condotte addebitate nella fattispecie di bancarotta preferenziale, da dichiararsi estinta per prescrizion generico – perché esclusivamente reiterativo di doglian2:e già respinte con motivazione razionale dall sentenza della Corte di merito e con la quale esso non si confronta – e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla r costruzione storica e effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l’affermaz responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva (costituiti dalle evidenze a riguardo dell’ar appostazione del conto “restituzione finanziamento soci”,. che non può certamente essere esclusa dalla mancata contestazione del reato di bancarotta documentale, pag.7 ), esulanclo dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di un diverso e per il ricorrente Più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si sofferma sul presunto vizio della motivazione in relazio all’affermazione di reità di COGNOME NOME è, del pari, generico – in quanto riproduttivo di lagnanze sull la Corte d’appello si è espressa in modo accurato e razionale, senza che il ricorrente si misuri con relative argomentazioni – e manifestamente infondato, in quanto l’imputato è stato socio amministratore della fallita, socio e amministratore della RAGIONE_SOCIALE e la sussistenza del suo ruolo decisivo e consapevole nelle operazioni distrattive è stata ampiamente illustrata dalla sentenz impugnata (pag.8) con deduzioni appropriate e appaganti, ancora una volta immuni da censure prospettabili in sede di giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e de somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23