Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Argomentazioni non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per la revisione di una sentenza di condanna deve basarsi su vizi di legittimità e non sulla semplice riproposizione di argomentazioni di fatto. Il caso in esame, che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta e offre spunti importanti sui limiti dell’impugnazione di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Torino, successivamente confermata dalla Corte di Appello della stessa città. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per reati di bancarotta fraudolenta, aggravati ai sensi della legge fallimentare. Nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena ritenuta congrua dai giudici di merito. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e la Tesi Difensiva
L’unico motivo alla base del ricorso si concentrava sull’erronea applicazione della legge e sul vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato. In altre parole, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato nel ritenere provata l’intenzionalità (il dolo) necessaria per configurare il reato di bancarotta previsto dall’art. 223 della legge fallimentare. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza d’appello era carente e non dimostrava adeguatamente la sua volontà di commettere l’illecito.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha giudicato inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, le censure mosse dall’imputato sono state considerate generiche e basate su una critica dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di argomenti che erano già stati presentati, vagliati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non solleva nuove questioni di diritto ma cerca di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito che il ruolo del giudice di legittimità non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il compendio probatorio, come evidenziato dalla Corte d’Appello nel provvedimento impugnato, non lasciava dubbi sulla responsabilità penale dell’imputato. La sentenza di secondo grado aveva già fornito una risposta logica e coerente a tutte le obiezioni difensive, le stesse che sono state poi riproposte in Cassazione. La Corte ha sottolineato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, e non limitarsi a contestare l’interpretazione delle prove data dal giudice del merito. Poiché il ricorso in esame si limitava a questo, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di puro diritto. La semplice riproposizione di argomentazioni fattuali già respinte non ha alcuna possibilità di successo e comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo così definitiva la condanna.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano generiche, si limitavano a criticare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito e riproducevano argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Di conseguenza, la sentenza di condanna a suo carico è diventata definitiva.
Qual era l’oggetto principale del motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso riguardava la presunta erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità con cui l’imputato avrebbe commesso i fatti di bancarotta contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ENNA il 12/04/1967
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione. svolta dal Consigliere COGNOME P• 1-1-1-1,1r1 r I GLYPH i
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Torino, che ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2021 del Tribunale di Torin che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsab dell’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta e del reato di cui all’art. 22 in relazione all’art. 217 I. fall., aggravato dall’art. 219, comma 2, I. fall. e, r le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo aveva condannato alla pena rite di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrent duole dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 223 I. inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in p di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat giudice del merito, il quale evidenzia che dal compendio probatorio risulta come, considerazione delle condotte perpetrate, non residuino dubbi sull’affermazione responsabilità dell’imputato (si veda pag. 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
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