Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2964 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il 21/01/1982 NOME nato a VENTIMIGLIA il 04/12/1962
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, rideterminando la pena per il secondo ricorrente, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, legge fall.;
letta e valutata la memoria pervenuta in data 3 dicembre 2024 via PEC a firma dell’avv. NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso proposto da Nicosia sia inammissibile perché costituito da:
un motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in caso di concorso mediante omissione nel reato commissivo, che, oltre ad essere manifestamente infondato, è generico, in quanto non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte di merito (si veda pag. 11 della sentenza) che correttamente ha esplicitato gli elementi posti a fondamento della responsabilità, chiarendo il ruolo che lo stesso aveva avuto nella commissione del fatto, considerata la sua consapevolezza delle illecite operazioni effettuate dall’amministratore di diritto;
ritenuto che il ricorso proposto da NOME è inammissibile perché costituito da:
un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza delle norme processuali e i vizi di motivazione in ordine alla denunzia della violazione processuale inerente alla nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti successivi, che, oltre a essere manifestamente infondato, è generico, perché non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello, la quale (si veda pag. 4 della sentenza) ha chiarito come la nullità di cui si duole il ricorrente fosse a regime intermedio e, dunque, in quanto tale, rilevabile ovvero eccepibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., oltre che suscettibile di sanatoria;
un secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata disamina delle proprie dichiarazioni rese in sede di esame, non consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai Giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 6 del provvedimento impugnato);
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un terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella diversa fattispecie di cui all’art. 217, legge fall., non consentito in sede d legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente