Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Bancarotta Fraudolenta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, in particolare nei casi di bancarotta fraudolenta. La vicenda processuale si conclude con la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile riproposizione delle difese già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo i dettagli del caso e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia della Suprema Corte.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, ai sensi degli artt. 216 e 223 del R.D. 267/1942. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sua responsabilità penale. Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo essenzialmente su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: Il ricorrente lamentava un’errata valutazione da parte dei giudici di merito riguardo alla sua responsabilità per la bancarotta documentale, chiedendo una riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. A suo dire, le argomentazioni della Corte d’Appello erano carenti.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Si contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento alla bancarotta per distrazione, che aveva riguardato due furgoni aziendali non rinvenuti.
La Decisione della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici di legittimità.
Analisi del Primo Motivo: Genericità e Mera Reiterazione
Con riferimento alla censura sulla bancarotta documentale, la Corte ha rilevato come il motivo di ricorso fosse puramente rivalutativo dei fatti e costituisse una pedissequa reiterazione di argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno chiarito che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e specifica rivolta contro le motivazioni della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, i motivi risultano solo apparenti e, pertanto, inammissibili.
Analisi del Secondo Motivo: Infondatezza sulla Tenuità del Danno
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima, infatti, aveva spiegato che, a fronte di una notevole esposizione debitoria e di un patrimonio sociale inconsistente, anche il valore non particolarmente elevato dei due furgoni distratti avrebbe potuto rappresentare un pur minimo sollievo per i creditori. Di conseguenza, il danno non poteva essere considerato di ‘speciale tenuità’.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali e sostanziali consolidati. In primo luogo, viene ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle difese di merito, ma deve contenere una critica puntuale e specifica della decisione impugnata, evidenziandone i vizi logico-giuridici. Motivi generici o che si limitano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti sono destinati all’inammissibilità.
In secondo luogo, sul piano sostanziale, la Corte conferma che la valutazione della ‘speciale tenuità del danno’ in un contesto di bancarotta deve essere effettuata in relazione alla situazione patrimoniale complessiva dell’impresa fallita e all’impatto che anche la distrazione di beni di valore non elevato può avere sul soddisfacimento dei creditori.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento serve da monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano formulati con precisione, evitando la semplice riproduzione di argomenti già disattesi e concentrandosi su critiche specifiche al ragionamento del giudice d’appello. La declaratoria di inammissibilità, oltre a precludere l’esame nel merito, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la sua posizione.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era la critica mossa alla sentenza riguardo la bancarotta documentale?
Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione, sostenendo che la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale fosse stata ingiustamente dichiarata e che il reato dovesse essere riqualificato come bancarotta documentale semplice, ma la Cassazione ha ritenuto tale motivo una mera rivalutazione dei fatti.
Per quale ragione non è stata concessa l’attenuante della speciale tenuità del danno per la distrazione dei due furgoni?
L’attenuante non è stata concessa perché, secondo la Corte, anche il valore non particolarmente elevato dei due furgoni avrebbe costituito un sollievo, seppur minimo, per i creditori, data la notevole esposizione debitoria e l’inconsistente patrimonio della società. Pertanto, il danno non poteva essere qualificato come ‘di speciale tenuità’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/12/1981
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui agli artt.223 e 216 R.D. 267 del 16 marzo 1942.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice è versato in fatto e rivalutativo delle argomentazioni di merito poste a fondamento della penale responsabilità(pp.9 e 10), risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che nel richiamare le indicazioni di questa Corte ha chiarito che, in ragione dell’esposizione debitoria e a fronte di un inconsistente patrimonio della società, anche il non rilevante valore patrimoniale dei due furgoni non rinvenuti avrebbe comportato un pur minimo sollievo per il ceto creditorio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 GLYPH