Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non una mera riproposizione di argomenti già trattati. Il caso in esame ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per bancarotta fraudolenta documentale, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. L’imputato, ritenuto responsabile di aver manipolato le scritture contabili a danno dei creditori, vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte d’Appello di Milano. A fronte di questa ‘doppia conforme decisione’, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di merito nell’affermare la sua responsabilità penale.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha giudicato non specifico. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dall’imputato non introducevano nuovi elementi di critica alla sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre, in modo del tutto generico, le stesse questioni già ampiamente discusse e ritenute infondate sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Questo tipo di impugnazione non assolve alla sua funzione, che è quella di contestare puntualmente le ragioni giuridiche della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specificamente richiesti dalla legge. La ‘specificità’ del motivo, spiegano i giudici, implica una correlazione diretta tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle esposte nella sentenza che si intende contestare. Se questa correlazione manca, e il ricorso si trasforma in una sterile ripetizione di doglianze generiche, esso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Nel caso di specie, la presenza di una ‘doppia conforme decisione’ rafforzava ulteriormente la necessità di un motivo di ricorso particolarmente mirato e critico. L’incapacità del ricorrente di confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello ha quindi determinato, inevitabilmente, la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che il diritto di impugnazione non può essere esercitato in modo astratto o generico. Per accedere al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, è indispensabile formulare censure precise, pertinenti e critiche verso la sentenza impugnata. Un ricorso che ignora le motivazioni dei giudici di merito e si limita a ripetere difese già respinte è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza per il ricorrente non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’onere di sostenere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e non specifico. Si limitava a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte nei due precedenti gradi di giudizio, senza contestare puntualmente le argomentazioni della sentenza d’appello.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘non specifico’?
Un motivo non specifico è un’argomentazione che manca di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella decisione impugnata. In pratica, è una critica generica che non affronta e smonta il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraud documentale;
considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia la carenza motivazionale in ordine alla affermazione della responsabil penale, è da ritenersi non specifico in quanto fondato su argomenti ripropongono, in modo del tutto generico, le medesime questioni già discusse ritenute infondate da entrambi i Giudici di merito con doppia confor decisione;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Co igliere est sore
Il Presidente