Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso di Bancarotta Fraudolenta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un appello mal formulato possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione, confermando la condanna senza entrare nel merito della questione. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di riproporre argomenti già vagliati.
I Fatti del Caso e la Condanna per Bancarotta
Un amministratore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, era stato condannato dalla Corte d’Appello territoriale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. La condanna si basava sull’accertamento della sua responsabilità penale nella gestione della società, che aveva portato al dissesto finanziario e al danno per i creditori.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di censura.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
La difesa dell’amministratore ha articolato il ricorso su tre punti principali:
1. Primo e Secondo Motivo: La difesa lamentava un vizio di motivazione riguardo all’analisi del complesso probatorio e all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a carico.
2. Terzo Motivo: Si sollevava una censura, definita “inedita”, relativa alla motivazione sull’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della condotta.
Nonostante i tentativi della difesa, inclusa la presentazione di una memoria successiva, la Suprema Corte ha rigettato l’intero impianto difensivo.
La Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali molto precise. I primi due motivi sono stati giudicati come una semplice riproduzione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a sollecitare una nuova e diversa lettura delle fonti di prova. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i primi due motivi del ricorso erano inammissibili perché:
* Erano riproduttivi: Non introducevano nuovi argomenti di diritto, ma si limitavano a ripetere le stesse doglianze già respinte dalla Corte d’Appello.
* Miravano a una rivalutazione del fatto: Chiedevano alla Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Anche la presentazione di una memoria difensiva non è servita a superare questi ostacoli, poiché non ha introdotto elementi decisivi in grado di sanare l’originaria inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in toto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità chiari e specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti si traduce quasi inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione del ricorrente con ulteriori spese e sanzioni.
Per quale motivo il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, una memoria difensiva successiva non ha aggiunto elementi decisivi.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, commessi nella sua veste di amministratore di una società poi dichiarata fallita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7981 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il 15/07/1968
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta semplice documentale (capo B), a lui ascritti nella veste di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 18 ottobre 2019;
Ritenuto che il primo motivo e il secondo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in riferimento alle risultanze del complesso probatorio e alla penale responsabilità dell’imputato rispetto ai capi a) e b), sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) e inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo, è inedito;
Vista la memoria depositata dal difensore dell’imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025