Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARCO ARGENTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata, emessa in data 18 settembre 2023, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza in data 16 giugno 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine al reato di bancarotta documentale semplice, ascritto al capo D), perché estinto per prescrizione e ridotto la pena per
il rimanente reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo C), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge Fall. ritenuta prevalente, nella misura di anno uno e mesi quattro di reclusione, determinando nella medesima misura la durata delle pene accessorie. Con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il giudizio di colpevolezza è stato confermato con riferimento all’accusa di avere distratto dal patrimonio della società fallita, RAGIONE_SOCIALE, della quale l’imputato è stato liquidatore legale, un’autovettura Mazda.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidando le sue censure ad unico motivo con il quale deduce vizio di violazione di legge e di motivazione per non avere la Corte di appello considerato che: il ricorrente ha assunto la carica di liquidatore alcuni mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento; era stata presentata denuncia di furto delle scritture contabili, anche se non depositata in Questura e, per tale ragione, il ricorrente non sapeva dell’esistenza dell’autovettura e non sarebbe ipotizzabile alcun dolo.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’erronea applicazione di legge e del difetto motivazionale dolendosi che i giudici di appello non avrebbero considerato che, all’epoca della sua nomina a liquidatore della società poi fallita, le scritture contabili erano state sottratte che, soltanto dopo la comunicazione del curatore, egli aveva saputo della presenza della autovettura Mazda.
1.1.La doglianza è inammissibile, perché, oltre ad essere generica, in quanto meramente reiterativa delle identiche censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606
c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794). Esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio- essendo questa Corte giudice della motivazione, non della decisione- va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, con le quali il ricorrente non si confronta.
1.2.L’assunto difensivo sulla buona fede del ricorrente- desumibile dall’asserita denuncia delle scritture contabili, precedente alla sua nomina come liquidatore della società, che gli avrebbe impedito di avere contezza dell’esistenza di un’autovettura Mazda nel novero dei beni aziendali- che ripropone analoga doglianza veicolata attraverso i motivi di appello, non tiene conto della motivazione espressa in proposito dalla Corte di appello secondo cui: non risulta che una denuncia di furto sia mai stata depositata in Questura; l’imputato si è soltanto limitato ad asserire di non sapere nulla dell’autovettura senza neppure onorare l’impegno di presentarsi presso l’ufficio del curatore per fornire indicazioni più precise in merito.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 04/10/2024.