Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello per Bancarotta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi criteri di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sull’impossibilità di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti.
I Fatti del Caso: La Condanna per Bancarotta Fraudolenta
Il caso riguarda il socio accomandatario di una società di trasporti, dichiarata fallita nel 2015. L’imprenditore era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, egli aveva sottratto beni dal patrimonio della società, danneggiando così i creditori. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo su tre distinti motivi.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha tentato di smontare la condanna basandosi su tre argomentazioni principali:
1. Primo e Secondo Motivo: Si contestava la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che le prove non fossero state valutate correttamente.
2. Terzo Motivo: Si invocava l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi presentati, ritenendoli non idonei a innescare un giudizio di legittimità.
L’inammissibilità dei primi due motivi
I primi due motivi sono stati giudicati generici e aspecifici. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti del processo. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di far rivalutare le prove equivale a chiedere un terzo grado di giudizio, che non rientra nelle funzioni della Cassazione.
L’infondatezza del motivo sulla “Particolare Tenuità del Fatto”
Anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha evidenziato due ragioni principali. In primo luogo, la questione non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, risultando quindi una doglianza inedita e, come tale, inammissibile. In secondo luogo, e in ogni caso, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prevede una pena minima superiore a due anni di reclusione. L’articolo 131-bis c.p., invece, può essere applicato solo a reati la cui pena minima non superi i due anni. Di conseguenza, il presupposto di legge per l’applicazione di tale causa di non punibilità era chiaramente assente.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere doglianze specifiche che evidenzino un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, non una semplice discordanza con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Il tentativo di introdurre una “alternativa rilettura” delle prove, senza allegare uno specifico travisamento di un atto processuale, si traduce in una richiesta inammissibile di riesame nel merito.
Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., la motivazione è stata netta: oltre alla novità della questione, l’ostacolo normativo rappresentato dal limite di pena minimo del reato di bancarotta fraudolenta rendeva la richiesta manifestamente infondata. La Corte ha così confermato che reati di particolare gravità e allarme sociale, come la bancarotta fraudolenta, non possono beneficiare di istituti premiali pensati per fatti di lieve entità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di formulare correttamente i motivi di ricorso per cassazione. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non è una terza istanza per ridiscutere i fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta la condanna definitiva dell’imputato e il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, cristallizzando la decisione dei giudici di merito. La sentenza chiarisce inoltre i limiti applicativi dell’art. 131-bis c.p., escludendolo per reati gravi come la bancarotta fraudolenta.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici. Invece di contestare errori di diritto, la difesa ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha respinto questa richiesta per due ragioni: in primo luogo, la questione era stata sollevata per la prima volta in Cassazione (era ‘inedita’); in secondo luogo, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è punito con una pena minima superiore a due anni, superando il limite di legge previsto per l’applicazione di tale istituto.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4003 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4003 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Casciana Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di socio accomandatario della “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 15 luglio 2015;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i primi due motivi di ricorso – che contestano, sotto l’egida formale degli artt. 187 e 530 cod. proc. pen. – la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza
della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato – sono affidati a doglianze generiche – in quanto indeterminate e/o aspecifiche – e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell’allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell’argomentazione ostesa a pag. 2 della sentenza impugnata;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, invero del tutto genericamente, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inedito, perché non risulta che la questione dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fosse stata dedotta con i motivi di appello, è comunque, manifestamente infondato, posto che dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. non ricorrono i presupposti di legge, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale punito con pena superiore nel minimo ad anni due; – rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente