Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21423 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 10/10/1987
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso con cui NOME COGNOME ha dedotto l’insussistenza del fatto
per avere ella posto in essere esclusivamente atti di autolesionismo, senza esercitare violenza direttamente nei confronti dei pubblici ufficiali;
considerato che la prospettazione difensiva non si confronta con la
ricostruzione del fatto operata dai Giudici di primo e secondo grado sulla base degli atti processuali (cfr. verbale di arresto in flagranza del 21/11/2023), da cui emerge
che la condotta violenta della ricorrente era stata indirizzata anche nei confronti degli operanti. In ogni caso, pur a voler valorizzare gli agiti autolesionistici del
ricorrente, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta
autolesionistica dell’agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio ad opera del pubblico ufficiale»
(Sez. 6, n. 42951 del 9/09/2016, COGNOME, Rv. 268719 – 01). Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste sulla finalità oppositiva della condotta autolesionistica, risultando pertanto il motivo di ricorso manifestamente in contrasto con tale consolidato orientamento interpretativo;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025