Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BOLZANO il 16/12/1997
COGNOME NOME nato a BOLZANO il 09/12/2000
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E.IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e NOME COGNOME
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Ferrari, che contestano la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la relativa illogicità della motivazi nonché violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt.
62-bis,
69 e 99 cod.
pen., non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (
vedano le pagg. 13-14-15-16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril
dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME che contesta la correttezza del
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolar modo in relazio all’elemento soggettivo della fattispecie di reato, non è indeducibile perché fondato su motivi c
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla corte di merito (si vedano le pag. 7-8), dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso di COGNOME che denuncia anch’esso la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda le pagine da 9 a 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato i principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, ne motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tut gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supe tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.