Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per omissione di soccorso
Quando un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, il suo destino è segnato. Con l’ordinanza n. 46539/2023, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per ottenere una revisione della sentenza, non basta dissentire, ma occorre dimostrare un vizio concreto. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un’automobilista per omissione di soccorso e fuga a seguito di un incidente stradale.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da un incidente stradale avvenuto nel gennaio 2016. Un’automobilista, dopo l’incidente, si allontanava senza prestare soccorso. A seguito di ciò, il Tribunale di primo grado, nel gennaio 2019, la riconosceva colpevole dei reati di fuga e omissione di soccorso stradale, previsti dall’articolo 189 del Codice della Strada. La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello nel giugno 2022.
Il Ricorso in Cassazione: Attenuanti Generiche e Vizio di Motivazione
L’imputata, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico e complesso motivo. La difesa lamentava la violazione dell’articolo 62-bis del codice penale e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. In sostanza, si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ritenendo che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha definito il motivo di ricorso “manifestamente infondato”, sottolineando come fosse una semplice riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso era “reiterativo” e “meramente avversativo”. In altre parole, la difesa si era limitata a esprimere il proprio disaccordo con le conclusioni dei giudici precedenti, senza però individuare una reale illogicità o un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già fornito una “adeguata giustificazione” per negare le attenuanti generiche, e la ricorrente non ha saputo contrapporre un vizio concreto, ma solo una diversa interpretazione.
Essendo il ricorso inammissibile per una causa imputabile alla ricorrente (non ravvisando la Corte un’assenza di colpa), sono scattate le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputata è stata quindi condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’uso dello strumento del ricorso in Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma di un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le medesime doglianze, sperando in un esito diverso, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché era ‘manifestamente infondato’. Le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte con adeguata motivazione sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente avversativo’?
Significa che il motivo si limita a esprimere un generico dissenso verso la decisione impugnata, senza però identificare uno specifico errore di diritto o un vizio logico e dimostrabile nel ragionamento seguito dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per una causa attribuibile al ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione d sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 13 giugno 2022 ha integralmen confermato la decisione, appellata dall’imputata, con la quale il Tribunale di Ro il 28 gennaio 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile dei reati di omissio soccorso stradale di “fuga” (art. 189, commi 1, 6 e 7 del d. Igs. 30 aprile 19 285), fatti commessi il 15 gennaio 2016, in conseguenza condannandola, con la continuazione, alla pena stimata di giustizia.
La COGNOMEnte si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzi promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di doglianz già svolte e già disattese dai Giudici di merito con adeguata giustificazio inoltre meramente avversativo rispetto alla – non illogica e non incongrua – m vazione che al riguardo si rinviene all’ultima pagina della sentenza impugnata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna della r rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la COGNOMEnte al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.