Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11594 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11594 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 402/2025
NOME
Relatore –
UP – 06/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 36927/2024
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 30/08/1956
avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte dÕappello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in data 21/10/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dellÕimputato in relazione al capo B1 n ) Ð art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 17/11/2014 e 29/11/2014, perchŽ estinti per prescrizione Ð ed ha ridotto la pena al medesimo inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella veste di partecipe (capo B) e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 17/12/2014 (capo B1 p ), in anni undici di reclusione.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di cui allÕart. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in punto inutilizzabilitˆ delle intercettazioni telefoniche, ai sensi dellÕart. 270 cod.proc.pen., autorizzate in un diverso procedimento, in assenza di dimostrazione della connessione ai sensi dellÕart. 12 cod.proc.pen.
In secondo luogo, deduce la carenza di motivazione in relazione alla verifica di attendibilitˆ delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOMECOGNOME le cui dichiarazioni sarebbero imprecise, e assenza di elementi di riscontro alle stesse in relazione alla ritenuta partecipazione del COGNOME NOME al sodalizio criminoso, capeggiato dal fratello NOME, desunta esclusivamente dai reati fine in materia di stupefacenti, in un contesto di c.d. droga parlata, mancando la prova della consapevolezza in capo al ricorrente che la stabilitˆ del rapporto instaurato garantisse l’operativitˆ dell’associazione. Neppure sarebbe provata, al di lˆ delle generiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la circostanza che l’associazione fosse armata e la consapevolezza da parte del COGNOME della disponibilitˆ di armi, neppure mai rinvenute presso l’abitazione in cui i due fratelli coabitavano. Quanto al reato di cui al capo B1) non sarebbero descritti i tre diversi episodi di presunta cessione di stupefacenti, commessi nel novembre e nel dicembre 2014, nè sarebbe stata accertata la natura di stupefacente cocaina o marijuana, sicchŽ in mancanza di ogni certezza circa la tipologia di sostanza stupefacente delle condotte illecite, in virtù del principio del favor rei, la corte territoriale avrebbe dovuto affermare la penale responsabilitˆ per la droga leggera e non anche per quella pesante. In ogni caso, la diversitˆ di sostanze, in assenza di riscontri, ancor di più tenuto conto che non era stata rinvenuta alcuna sostanza, avrebbe dovuto condurre a riconoscere la fattispecie di cui all’articolo 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, conseguenzialmente, ricondurre la fattispecie associativa ai sensi dell’articolo 74 comma 6 cit. Da ultimo, la difesa lamenta il severo trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche meramente in termini di equivalenza e non di prevalenza.
2.2. Con il secondo motivo (rubricato III), la difesa censura il diniego di riconoscimento della fattispecie di cui allÕart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione della condotta tenuta di minima offensivitˆ deducibile dagli elementi attinenti all’azione criminosa.
2.3. Con il terzo motivo (rubricato IV) la difesa deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata e il mancato rispetto dellÕobbligo di motivazione.
Il primo motivo di ricorso, di carattere processuale, risulta manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce lÕinutilizzabilitˆ delle conversazioni telefoniche, ai sensi dellÕart. 270 comma 1, cod.proc.pen., non essendo stata dimostrata la connessione ex art. 12 cod.proc.pen. ovvero un nesso che deve consentire di riscontrare un legame oggettivo tra due o più reati del tutto indipendenti dalla vicenda procedimentale, sul rilievo che le intercettazioni erano state disposte nellÕambito di diverso procedimento nel quale erano state autorizzate in relazione ad indagini svolte nei confronti di soggetti dediti alla commissione di rapine ai Tir.
Risulta dal provvedimento impugnato, che le intercettazioni erano state disposte in relazione ad indagini per il reato di rapina e per la necessitˆ di individuare tale NOME COGNOME soggetto ritenuto autore delle rapine, e nel corso dellÕascolto erano emersi elementi che, attraverso lÕintercettazione di altri soggetti, portavano allÕindividuazione di unÕassociazione dedita al narcotraffico operante in Trani, facente capo a tale COGNOME, che si riforniva stabilmente da altra organizzazione capeggiata da COGNOME NOMECOGNOME nella quale operava il fratello NOME, imputato del reato di cui al capo B).
Ci˜ premesso, va ricordato che in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non opera quando risultano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, COGNOME, Rv. 277395 Ð 01), sicchè il divieto non opera nel caso in scrutinio, nel quale le intercettazioni sono utilizzate nellÕodieerno procedimento, nel quale si procede per il delitto di cui allÕart. 74 d.P.R. 309/90, reato per il quali è obbligatorio lÕarresto in flagranza.
Il secondo profilo di censura è inammissibile. La difesa lamenta in via del tutto generica, e priva di confronto specifico con la decisione, la valutazione dellÕattendibilitˆ del collaboratore di giustizia COGNOME stante la decisione utilitaristica di costui di collaborare, e lÕassenza di individuazione di riscontri esterni.
Va rammentato che, in tema di valutazione della credibilitˆ dei collaboratori di giustizia, la motivazione utilitaristica e l’intento di conseguire vantaggi di vario genere, non pu˜ essere assunto, da un lato, ad indice di una metamorfosi morale del soggetto giˆ dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca attendibilitˆ delle sue propalazioni, ma neppure elemento che la esclude in quanto l’indagine sulla credibilitˆ del collaboratore che deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualitˆ morali della persona – e quindi sulla genuinitˆ del suo pentimento – quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correitˆ, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneitˆ delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, Birra, Rv. 278470 Ð 01; Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257389 Ð 01).
Quanto al caso concreto, la sentenza impugnata, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,
ha argomentato come la ricostruzione dettagliata della compagine associativa fatta dal COGNOME con descrizione dei ruoli di ciascun sodale, che riconosceva in fotografia, trovava pieno riscontro, quanto alla posizione del COGNOME NOME, nelle conversazioni ambientali relativamente allÕepisodio del 17/12/2014 (capo B1 p ), in un contesto nel quale lÕassociazione dedita al narcotraffico di cui si discute, e la partecipazione con il ruolo apicale del fratello NOME, erano accertati con sentenza irrevocabile di condanna, acquisita in atti (cfr. pag. 27).
Allo stesso modo, i giudici territoriali hanno argomentato, sulla scorta del materiale probatorio in atti, la partecipazione del ricorrente, delineata a pag. 27 della sentenza impugnata, ove, in particolare, viene menzionata la conversazione del 17/12/2014, da cui risulta che i due fratelli conversano dellÕattivitˆ dellÕassociazione, discutendo delle modalitˆ dei rapporti con i fornitori, circostanza questa che plasticamente delinea la partecipazione del ricorrente e che non è puntualmente censurata, in un contesto, non si dimentichi, nel quale la sussistenza dellÕassociazione finalizzata al narcotraffico e la partecipazione con il ruolo apicale del fratello NOME è ormai cosa giudicata (sentenza Corte dÕappello di Bari, irr. il 14/07/2022).
é anche generica la censura che contesta la circostanza che lÕassociazione fosse armata e che lÕimputato ne fosse a conoscenza. Non si confronta il ricorrente, da cui la genericitˆ del motivo, con la sentenza impugnata che a pag. 28 ha argomentato la sussistenza dellÕaggravante, peraltro giˆ consacrata nella sentenza irrevocabile acquisita, in ragione della convivenza con il fratello NOME e nella circostanza che alcune delle quali (le armi) nella diretta disponibilitˆ dellÕimputato.
Parimenti generico, perchŽ privo di confronto specifico con le ragioni della decisione, è la censura diretta a contestare la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dellÕart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, di conseguenza, della fattispecie di cui allÕart. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a fronte della decisione che ha motivatamente escluso (cfr. pag. 28) la riconducibilitˆ del fatto di cui al capo B1 p ) nellÕalveo di cui allÕart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del quantitativo di cocaina (sulla cui natura vi sono le dichiarazioni di COGNOME, cfr. pag. 9) oggetto del capo di imputazione B1 p ) del 17/12/2014, ritenuta pari a grammi 50, e di conseguenza lÕesclusione della fattispecie associativa ai sensi del comma 6 dellÕart. 74. Mentre, proprio in ragione del mancato accertamento del quantitativo di cui al capo B1 n), era stata dichiarata la prescrizione previa riqualificazione del fatto ai sensi dellÕart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali.
Il motivo di ricorso, e quello collegato rubricato III, sono, pertanto, inammissibili sotto tutti i profili di censura.
Consegue anche lÕinammissibilitˆ per genericitˆ dellÕultimo motivo di doglianza che deduce, in via meramente assertiva, la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso il 06/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME