Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (035QPBP) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 02/02/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2018 del tribunale di Arezzo, che lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 495 cod. pen. e all’art. 648 cod. pen..
Deduce:
Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e in relazione alla sospensione condizionale della pena.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di ricorso risulta del tutt generico, risolvendosi in un’apodittica -assertiva- affermazione circa la mancata considerazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, del tutto priva di censure alla sentenza impugnata, non potendosi considerare tali delle generica affermazioni di non condivisibilità delle determinazioni del giudice della sentenza impugnata.
Va rimarcato, invero, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancit a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l’ di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Da ciò discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’ar 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen..
Aspecificità che emerge anche sotto altro profilo, dovendosi rimarcare che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, mentre detta prevalenza era stata riconosciuta già dal giudice di primo grado.
Tanto dimostra come il motivo sia privo di correlazione con la sentenza impugnata.
Tale rilievo porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si configura non solo caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Rimane da sottolineare come osti al beneficio ex art. 163 cod. pen. la recidiva reiterata di cui il prevenuto è gravato, conseguenza dei numerosi precedenti per cui l’imputato ha riportato condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
I Consigliere estensore
Il Presidente