Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente ci mostra come la genericità delle argomentazioni possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Questo caso, relativo a una condotta fraudolenta, sottolinea l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti.
I Fatti alla Base della Controversia
La vicenda giudiziaria trae origine da una condotta fraudolenta posta in essere dal ricorrente. Quest’ultimo aveva fittiziamente venduto un’autovettura a un’altra persona. La vittima della truffa aveva subito un chiaro danno patrimoniale, in quanto, non solo non era mai entrata in possesso del veicolo, ma aveva anche un preesistente obbligo di restituzione nei confronti di un suo familiare, aggravando così la sua posizione economica.
La Corte d’Appello aveva valutato puntualmente questi elementi, confermando la responsabilità del venditore. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una breve ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero ‘aspecifici’. In altre parole, le argomentazioni non erano in grado di contestare efficacemente e in modo dettagliato le precise valutazioni già effettuate dalla Corte territoriale.
Di conseguenza, l’appello non ha superato la cosiddetta ‘soglia di ammissibilità’, un filtro che impedisce alla Cassazione di esaminare nel merito ricorsi palesemente infondati o mal formulati. La condanna del ricorrente è stata quindi confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La legge processuale penale richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a una generica contestazione, ma articoli critiche precise e puntuali contro la logica e le conclusioni del giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a smontare il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente individuato il danno patrimoniale subito dalla vittima. La Cassazione ha rilevato che, a fronte di una valutazione puntuale, il ricorso si configurava come generico e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: non basta avere torto o ragione, è cruciale saperlo dimostrare nelle forme previste dalla legge. Un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, capace di individuare vizi specifici nella sentenza impugnata. In mancanza di tale specificità, il tentativo di ottenere una revisione della decisione si scontra con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Ciò non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente, come monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero troppo generico e non in grado di contestare in modo puntuale e specifico le valutazioni fatte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Corte ha confermato l’esistenza di un danno per la vittima?
Sì, la Corte ha confermato che la vittima della condotta fraudolenta aveva subito un danno patrimoniale, dato che aveva un obbligo di restituzione verso terzi e non era mai entrata in possesso dell’autovettura fittiziamente venduta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28977 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, COGNOME NOME aveva patito dalla condotta fraudolenta un danno patrimoniale, dato che aveva un obbligo di restituzione nei confronti del padre e non era entrato in possesso dell’autovett fittiziamente venduta dal ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata);
che, il ricorso rispetto alla puntuali valutazioni della Corte territori configura aspecifico e, dunque, anche sotto tale profilo, non supera la soglia ammissibilità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 28/05/2024