Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
il primo motivo richiede una rivalutazione della sufficienza o meno delle prove sull’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519);
il secondo motivo nella parte in cui lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio è meramente assertivo, nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. è affetto dal vizio di mancanza di specificità del motivo Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto di non riconoscere il beneficio per la presenza di precedenti che depongono per la notevole abitualità dell’illecito;
il terzo motivo sulle pene sostitutive è a sua volta affetto dal medesimo vizio di aspecific del motivo, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che le prescrizioni non saranno adempiute e che in ogni caso non sono sufficienti a contenere il pericolo di recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.